Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19421 del 11/09/2010
Cassazione civile sez. II, 11/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 11/09/2010), n.19421
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.M., per legge domiciliato presso la Cancelleria Civile
della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Adria in data 30 novembre
2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il Consigliere designato ha depositato, in data 21 aprile 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Adria, con sentenza depositata il 30 novembre 2006, ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta da B.M. avverso il verbale n. 03/2006-3 in data 31 marzo 2006 elevato dalla Polizia municipale di Porto Tolle per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.
Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il B. ha proposto ricorso, con atto depositato il 31 gennaio 2007.
Il ricorso è inammissibile, sia perchè non notificato ad alcuno, sia perchè proposto dalla parte personalmente, in violazione delle prescrizione (art. 365 cod. proc. civ.) che impone la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e èì proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010