Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19218 del 08/09/2010
Cassazione civile sez. I, 08/09/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 08/09/2010), n.19218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
E.S. alias E.C.P., elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LAZAR GIORGIO, giusta mandato
alle liti a margine del ricorso del giudice di pace di Milano;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI MILANO;
– intimata –
avverso la sentenza n. R.G. 88475/08 del GIUDICE DI PACE di MILANO,
depositata il 12/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che E.S., alias E.C.P., con ricorso depositato in data 15 aprile 2009, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Milano del 12 gennaio 2009, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 13 dicembre 2008, ed ha confermato tale decreto;
che il ricorso per cassazione non risulta ne’ sottoscritto da alcun difensore (abilitato) ne’ notificato ad alcuno.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso e’ inammissibile;
che, infatti, avverso la pronuncia del Giudice di pace – che decide il ricorso contro il decreto di espulsione – e’ ammesso il ricorso per cassazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 4), disciplinato in generale dalle disposizioni sulle impugnazioni, di cui agli artt. 323 cod. proc. civ., e segg. nonche’, in particolare, da quelle concernenti il ricorso per cassazione, di cui agli artt. 360 cod. proc. civ., e segg.;
che, nella specie, come gia’ rilevato, il ricorso per cassazione non risulta ne’ sottoscritto da un avvocato abilitato all’esercizio del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (art. 365 cod. proc. civ.) ne’ notificato ad alcuno;
che pertanto, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 20509, 19048 e 19046 del 2007), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010