Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19143 del 07/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19143
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18789-2006 proposto da:
V.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CESI 21
presso lo studio dell’avvocato CANTELLI ANTONIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LEVANTI CORRADO, giusta delega a
margine;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 24/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata il 05/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/06/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LEVANTI CORRADO, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.P. acquistò due terreni edificabili in Comune di Bianzè per i quali ricevette avviso di rettifica e liquidazione di maggior imposta di registro, ipotecaria e catastale, avendo l’Ufficio valutato le aree L. 50.000 al metro quadrato in luogo del prezzo dichiarato di L. 12.000.
La commissione di primo grado accolse il ricorso del contribuente ed annullò l’avviso, ritenendo che l’Ufficio non avesse provato in giudizio la congruità del prezzo attribuito.
La CTR ha accolto parzialmente l’appello dell’Amministrazione, determinando il valore imponibile in L. 30.000 al metro quadrato.
Il V. ricorre con due motivi per la cassazione della decisione d’appello.
L’Ufficio resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene, col primo motivo, che la CTR è incorsa in violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo applicato ai terreni censiti al foglio 13 delle mappe catastatali del Comune di Bianzè un criterio di valutazione che l’Ufficio aveva indicato per la prima volta nel giudizio d’appello.
Il motivo è infondato, perchè sia dalla sentenza che dal ricorso risulta che l’avviso era stato motivato col riferimento ai prezzi di mercato ricavati dal confronto con atti di compravendita di terreni similari intervenuti nello stesso torno di tempo;
che l’Ufficio, in primo grado, aveva indicato a parametro la compravendita di un terreno di analoghe caratteristiche di tre anni precedente; che il contribuente aveva contrapposto i prezzi dichiarati in altre compravendite, ed in appello anche i valori indicati nel Listino Immobiliare della provincia.
La CTR ha dato atto delle diverse risultanze, ed ha ritenuto di adottare un valore coincidente col “valore intermedio indicato dal ricorrente nel ricorso introduttivo: L. 29.000 Mq ritenuto congruo dall’Ufficio per la vendita ai coniugi B.’ di un terreno qualitativamente assimilabile a quello oggetto della presente controversia”.
La motivazione non esorbita dal tema probandum posto dall’avviso e dalle difese spiegate dall’Ufficio in primo grado (restando ancorata al criterio del confronto coi prezzi dichiarati in atti di compravendita di terreni similari intervenuti nel medesimo torno di tempo dell’atto oggetto di registrazione).
Essa si sottrae anche alla critica spiegata col secondo motivo di ricorso – col quale si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 5) vizio di motivazione per omesso esame delle osservazioni svolte circa le differenti caratteristiche del terreno compravenduto rispetto a quello assunto a parametro dall’Ufficio.
La CTR ha dimostrato di averne tenuto conto, avendo ridotto del 40% il valore accertato dall’Ufficio, facendolo coincidere con quello risultante da un diverso atto di compravendita, indicato come riferimento dallo stesso contribuente.
Va dunque respinto il ricorso, e condannato il ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 700,00, di cui 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010