Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19173 del 07/09/2010
Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19173
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUOZZI 53,
presso lo studio dell’avvocato NATALE GIUSEPPE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MALASOMA PAOLO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMATO GIOVANNI,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1085/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
23/05/08, depositata il 21/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato Malasoma Paolo, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Albini Carlo, (delega avvocato Luigi Manzi),
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che si
riporta alla relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
1.- F.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, pronunciata in data 21/10/2008, dichiarativa dell’inammissibilita’ dell’appello nella controversia con R.G., avente ad oggetto risarcimento danni conseguente a pretesa responsabilita’ professionale.
1.1. Ha resistito al ricorso il R., depositando controricorso con cui ha eccepito l’inammissibilita’ e/o l’infondatezza dell’impugnazione.
2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:
“(…)2. – Il ricorso – contrariamente a quanto dedotto dal R. – e’ tempestivo, per essere stato notificato in data 21-10-2009 nell’ultimo giorno utile, alla scadenza del termine di un anno e 46 gg. (di durata del periodo feriale) dalla pronuncia in data 21/7/2008.
2.1. Il ricorso appare, comunque, inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dal cit. D.Lgs., art. 6, in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Invero l’unico motivo di ricorso – formulato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale – non si conclude e neppure contiene un quesito di diritto. Peraltro attesa la plurima censura formulata – il motivo avrebbe dovuto concludersi con una pluralita’ di quesiti, ciascuno dei quali contenesse un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (cfr, Cass. civ., Sez. Unite, 31/03/2009, n. 7770).”.
2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa propri.
3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010