Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19097 del 06/09/2010
Cassazione civile sez. I, 06/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 06/09/2010), n.19097
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PIETRO BARBARO S.P.A., con domicilio eletto in Roma, Via Vittoria
Colonna n. 32, presso l’Avv. BONACCORSI Domenico di Patti, che la
rappresenta e difende unitamente all’Avv. Luciano Scoglio, come da
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
COMUNE DI PALERMO;
– intimato –
per l’impugnazione della ordinanza di sospensione del processo emessa
dal Tribunale di Palermo e depositata in data 3 marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 11 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Pietro Barbaro s.p.a. impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo ha sospeso il giudizio introdotto dalla ricorrente nei confronti del Comune di Palermo e volto ad ottenere lo svincolo dell’indennità provvisoria di espropriazione in attesa della definizione del giudizio amministrativo nell’ambito del quale detta ricorrente ha impugnato, tra gli altri il provvedimento espropriativo.
L’Amministrazione comunale intimata non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i vari motivi di ricorso che per la loro sostanziale unitarietà possono essere trattati congiuntamente la ricorrente contesta la sussistenza della necessaria pregiudizialità del provvedimento amministrativo rispetto al giudizio pendente avanti al Tribunale di Palermo.
Il ricorso è manifestamente fondato dal momento che il provvedimento amministrativo con il quale è stata disposta l’espropriazione (la Determinazione dirigenziale n. 423 del 24 novembre 2000), pur impugnato, è allo stato pienamente efficace e comunque non costituisce il presupposto dell’antecedente provvedimento (la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 30 giugno 2000) ma semmai io presuppone. Altra è la questione se l’impugnazione del provvedimento di espropriazione e quindi la sua mancata accettazione costituisca impedimento al pagamento dell’indennità provvisoria decurtata e su questa dovrà pronunciarsi il tribunale adito, non essendo invece ipotizzabile alcun contrasto di giudicati tra l’eventuale accoglimento di tale domanda e l’eventuale annullamento del provvedimento di espropriazione che comporterebbe un obbligo di restituzione di quanto ottenuto, sempre che non operi la compensazione con eventuali crediti per l’occupazione degli immobili nel frattempo verificatasi.
Le spese possono essere compensate, trattandosi di sospensione disposta d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento; compensa te spese.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010