Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19040 del 03/09/2010
Cassazione civile sez. I, 03/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 03/09/2010), n.19040
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21373/2005 proposto da:
COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (c.f. (OMISSIS)), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI
180, presso l’avvocato SANINO MARIO, rappresentato e difeso dagli
avvocati BIONDI Ferdinando, GRACILI RINO, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
PASSAVANT IMPIANTI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona
dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso l’avvocato D’AMELIO Piero, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PELLICANO’ LORENZO,
VIOLI FRANCO, VIOLI ALESSANDRA, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
contro
REGIONE TOSCANA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 72/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 17/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/06/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato FERDINANDO BIONDI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANNA MATTIOLI, con delega,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine, per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 giugno 1999 la PASSAVANT Impianti spa conveniva dinanzi al Tribunale di Pisa-sezione distaccata di Pontedera, il comune di Santa Croce sull’Arno per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 780.126.000 a titolo di interessi moratori sulle anticipazioni, revisioni del prezzo e stati di avanzamento di vari appalti inerenti la costruzione dell’impianto comunale di depurazione dei liquami.
Costituitosi ritualmente, il comune di Santa Croce sull’Arno eccepiva la prescrizione della domanda e comunque l’insussistenza del credito per interessi moratori, dal momento che il ritardo non era dovuto a sua colpa, dipendendo dall’erogazione dei finanziamenti dovuti da parte della regione Toscana, che contestualmente chiamava in giudizio, in garanzia.
Quest’ultima, nel costituirsi, eccepiva l’assenza di propria responsabilità.
Con sentenza 29 gennaio 2002 il Tribunale di Pisa accoglieva in parte la domanda nei confronti del solo comune di Santa Croce, che condannava al pagamento della somma di Euro 15.560,24: ritenuta valida la clausola contrattuale che escludeva la decorrenza di interessi in caso di ritardo nell’erogazione dei finanziamenti.
In accoglimento parziale del successivo gravame della Passavant Impresa s.p.a. la Corte d’appello di Firenze con sentenza 17 gennaio 2005 condannava il comune al pagamento della maggior somma di Euro 272.993,35 oltre la rifusione delle spese di giudizio.
Motivava:
– che la deroga al regime ordinario de computo degli interessi moratori prevista nel contratto era invalida, ai sensi della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3 (Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche), che espressamente sanzionava di nullità dei patti contrari o in deroga alla maturazione degli interessi per ritardato pagamento come contestualmente disciplinata;
– che non si poteva addurre, in senso contrario, il disposto del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 13, convertito con modificazioni in L. 26 aprile 1983, n. 131 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l’anno 1983), che al comma 3 stabiliva che “qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purchè tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara”;
– che tale disposizione, pur richiamata nel bando, era infatti relativa alla fornitura di beni e servizi, e non all’appalto di un’opera pubblica, per il quale vigeva invece la norma imperativa di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 4;
– che era altresì illegittima, per contrasto con l’art. 1194 cod. civ., l’imputazione a capitale, prima che agli interessi, dei pagamenti operati dal comune.
Avverso la sentenza, notificata il 26 luglio 2005, proponeva ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria, il comune di Santa Croce sull’Arno, deducendo, con unico motivo, l’insufficienza della motivazione in ordine al rapporto intercorrente fra la disciplina legale dell’appalto di opere pubbliche e quella contrattuale concordata tra le parti.
Resisteva con controricorso la Passavant impianti spa.
La regione Toscana non svolgeva attività difensiva.
All’udienza del 17 giugno 2010 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza d’appello è ivi censurata senza indicazione di motivi, rubricati espressamente, con indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
In effetti, il suo contenuto consiste nella promiscua enunciazione di critiche alla sentenza, gran parte delle quali aventi natura di merito, in quanto afferenti a una difforme valutazione delle circostanze di fatto.
Oltre a ciò, l’unico riferimento esplicito ad una delle ragioni di ricorribilità ex art. 360 cod. proc. civ., sia pur svolto incidentalmente quasi al termine dell’esposizione argomentativa, riguarda il vizio di motivazione; sebbene, in realtà, le doglianze svolte si sostanzino in violazioni di legge: sia sotto il profilo della validità della clausola contrattuale sulla decorrenza degli interessi moratori, depurata del ritardo da erogazione dei finanziamenti, sia in ordine alle priorità legali di imputazione dei pagamenti. Vi è dunque un ulteriore ragione di inammissibilità nel denunziare come carenza o illogicità della motivazione quella che invece è una violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Cass., sez. 1^, 12 aprile 2002, n. 5271).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010