Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18846 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 30/08/2010), n.18846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19978/2007 proposto da:

M.C., B.A., ME.UM., M.

G., CA.SA., S.A., C.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO

17, presso lo studio dell’avvocato ZARDO FULVIO, rappresentati e

difesi dagli avvocati CASADIO Gianni, MISCIONE MICHELE, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, NICOLA VALENTE, SERGIO PREDEN, giusta mandato a margine

del ricorso;

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 603/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/03/2007 r.g.n. 504/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ed all’esito della consulenza effettuata, ha rigettato la domanda proposta da M. C., B.A., C.G., Ca.

S., Me.Um., S.A. e M. G., tutti dipendenti del petrolchimico di (OMISSIS), diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione secondo il coefficiente 1,5, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, della contribuzione I.N.P.S. per l’attività lavorativa svolta con esposizione ad amianto per oltre un decennio, in particolare fino al 31 dicembre 1992. Per quanto interessa in questa sede, la Corte Territoriale – premesso che ai fini del riconoscimento del predetto beneficio della rivalutazione contributiva è necessaria una esposizione all’amianto non solo ultradecennale ma anche caratterizzata da un valore medio giornaliero di 0.1 fibre/cmc – ha escluso, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nel grado, che tale livello medio ponderato di esposizione al rischio amianto fosse stato raggiunto, perchè per i lavoratori B., C., Ca., S. e Ma., i quali svolgevano interventi di manutenzione sugli impianti del cementificio, vi era stato un livello di concentrazione occasionale in concomitanza con specifiche attività, senza assurgere ad esposizione continuativa. Quanto ai lavoratori Me. e M., il primo addetto alla manutenzione ed il secondo alla sicurezza antincendio, il CTU aveva rilevato un periodo di esposizione oltre i limiti consentiti, rispettivamente dal 20.11.89 al 31.12.1994 e dal 25.11.1985 al 31.12.1992. Ciò era stato spiegato dal CTU per la diversa tipologia di mansioni concretamente espletate individuando la concentrazione di fibre per specifica attività e per la durata dell’esposizione in relazione ai turai ed alle giornate lavorate.

La Corte territoriale accoglieva altresì l’appello incidentale dell’Inail volto a contestare la sua legittimazione passiva.

Per la Cassazione di questa sentenza i suindicati lavoratori hanno proposto ricorso basato su due motivi, che è stato notificato anche all’INAIL, già estromesso in appello L’I.N.P.S. e l’Inali hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modifiche, nonchè vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la previsione normativa di un limite di concentrazione di fibre di amianto ai fini della concessione del beneficio contributivo in questione, così dando una interpretazione della normativa che sebbene aderente alla giurisprudenza di legittimità, è in palese contraddizione con la lettera e le finalità della legge. Sostiene che la tesi seguita dalla Corte Territoriale utilizza un limite adottato dal D.Lgs. n. 277 del 1991, per specifici fini di protezione del lavoratore per scopi diversi quali invece quelli della L. n. 257 del 1992, di indennizzare il lavoratore per il rischio morbigeno cui è stato esposto per più di dieci anni.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte, ed a cui si è uniformata la sentenza impugnata, ha affermato che il disposto del citato comma 8 dell’art. 13 va interpretato – in ragione dei criteri ermeneutico, letterale, sistematico e teleologico – nel senso che il beneficio ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d’amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, atteso che sarebbe irragionevole e contrario al principio di uguaglianza ipotizzare che, mentre con le nuove disposizioni il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo le disposizioni anteriori, fosse sufficiente qualunque grado di esposizione, trattandosi, in entrambi i casi, di esposizioni per lungo periodo alla sostanza nociva (per quest’ultimo rilievo, cfr. Cass. n. 22422 del 2006). Nell’esame sulla fondatezza della domanda volta ad ottenere tale beneficio, il Giudice di merito deve accertare – nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. – se colui che ha proposto la domanda, oltre ad avere provato la specifica lavorazione praticata e l’ambiente in cui ha svolto per più di dieci anni (inclusi in essi i periodi di assenza per ferie, riposi e festività) tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto D.Lgs. n. 277 del 1991, la cui funzione di parametro ai fini della concessione del beneficio è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2000 (cfr., ex multis, Cass. n. 4913 del 2001, n. 997 del 2003, n. 16118 del 2005, n. 15800 e la già citata n. 22422 del 2006, n. 400 del 2007); ai fini di tale prova, inoltre, non può attribuirsi un autonomo valore agli atti di indirizzo del Ministero, previsti dalla L. n. 179 del 2002, i quali assolvono soltanto ad una funzione di supporto nei confronti dell’INAIL, cui è deferito in via esclusiva il compito di certificare la durata e la consistenza del rischio subito da ciascun lavoratore in relazione alle mansioni da lui svolte (cfr. Cass. n. 15800 del 2006, cit.).

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e addebita alla Corte Territoriale di avere prestato adesione alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, malgrado le contraddizioni e le incertezze dei risultati che connotavano l’indagine.

In particolare il consulente di ufficio, mentre nelle premesse aveva evidenziato la costante presenza di una rilevante quantità di amianto, frequentemente in stato di degradazione aveva poi negato che l’attività lavorativa dei ricorrenti avesse comportato un livello medio ponderato di esposizione all’amianto pari o superiore a 0,1 fibre/cm cubo, se non per periodi parziali e, comunque inferiori al decennio. Peraltro nella perizia non era stata riportata la misura della esposizione che si affermava inferiore a quella prescritta la Corte Territoriale non avrebbe adeguatamente valutato che per l’attività di manutenzione espletata gli odierai ricorrenti dovevano considerarsi esposti al rischio in questione, secondo quanto evidenziato nell’Atto di indirizzo ministeriale per il Petrolchimico di (OMISSIS), che in altre controversie di identico contenuto instaurate da altri lavoratori del predetto stabilimento, lo stesso Giudice in presenza di analogo quadro probatorio sulla diffusa presenza di amianto negli ambienti di lavoro, era pervenuta a conclusioni opposte, accogliendo le ragioni dei lavoratori.

Neppure questo motivo è fondato.

Ed infatti la CTU si è fondata, com’era doveroso, sulle specifiche mansioni svolte dai ricorrenti, concludendo che B., C., Ca., S. e Ma., pur svolgendo interventi di manutenzione sugli impianti del cementificio, erano stati esposti a livelli di concentrazione superiori alla soglia solo occasionalmente, in concomitanza con specifiche attività, ma non in maniera continuativa. Mentre Me. e M. avevano subito sì una esposizione qualificata, ma solo per periodi di molto inferiori al decennio, rispettivamente dal 1989 al 1994 e dal 1985 al 1992. Ebbene, non vi sono elementi per ritenere erronei questi accertamenti, perchè la premessa sul fatto che nell’ambiente vi era amianto aereo disperso non conduce necessariamente alla conclusione che ciascuno dei ricorrenti fosse stato esposto continuativamente per oltre un decennio a concentrazione superiore ai limiti di legge.

Quanto agli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, relativi al Petrolchimico di (OMISSIS), da cui si dovrebbe evincere la prova del superamento della soglia di esposizione prescritta, la censura è parimenti infondata, perchè questi non possono essere utilizzati direttamente come prova della esposizione qualificata, esprimendo solo criteri generali e astratti, ai quali l’Inail dovrà poi conformarsi per l’accertamento in concreto, ossia nei singoli casi, della misura e della durata della esposizione (dovendosi logicamente escludere che negli atti di indirizzo ministeriali possano rinvenirsi indicazioni sulla vita lavorativa dei singoli interessati).

La esistenza delle condizioni per il diritto al beneficio (durata e misura della esposizione) può dunque essere comprovata non già dall’atto di indirizzo, ma dalla certificazione Inail, che nella specie, pacificamente manca.

Inoltre, proprio la imprescindibile necessità di svolgere accertamenti mirati sulla esposizione del singolo lavoratore rende irrilevante il tenore delle decisioni in altre controversie concernenti gli stessi luoghi di lavoro.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifiche del 2003, essendo la causa iniziata in precedenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

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