Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18937 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della

Liberta’ 20, presso l’avv. Maietta Angelo, rappresentato e difeso

dall’avv. Perillo Gerardo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 152/8/06 del 12/7/06.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il suo ricorso contro tre avvisi di accertamento per il recupero della tassa di possesso di autovettura.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Il ricorso risulta notificato il 6/2/09 e dunque ben oltre l’anno dal deposito della sentenza impugnata (12/7/06).

Irrilevante e’ del resto la circostanza che, con il primo motivo, il ricorrente intenda far valere la nullita’ della sentenza per l’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione.

La nullita’ della sentenza per omesso invio dell’avviso di trattazione puo’ essere infatti fatta valere come motivo di impugnazione entro il termine lungo previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., non trattandosi di uno degli atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ. la cui mancata notificazione, in base all’art. 327 cod. proc. civ., comma 2 rende inapplicabile il termine decadenziale”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA