Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18770 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. I, 20/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 20/08/2010), n.18770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato COZZI

ARIELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato BALDASSINI ROCCO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

19/09/2006; n. 54786/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso, inammissibilita’ o rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, M.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 6-3-2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, decorrenza degli interessi.

Non ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Il Giudice a quo ha altresi’ correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 5.325,00; procedimento presupposto: 1 grado marzo 1990 – giugno 1992; 2 grado ottobre 1992 – Settembre 2001; giudizio di ottemperanza: aprile 2005 – pendente al settembre 2005, data di deposito del ricorso; durata ragionevole: 6 anni). Quanto ad un procedimento di correzione di cui il Giudice a quo non avrebbe tenuto conto, il presente ricorso difetta di autosufficienza, perche’ non chiarisce adeguatamente il collegamento con il procedimento presupposto. Va accolto il presente ricorso in punto interessi, che dovranno decorrere dalla domanda (per tutte, Cass. n. 18105 del 2005).

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento degli interessi legali sulla somma gia’ liquidata dalla domanda; per il presente giudizio di legittimita’, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante un terzo, liquidandole per l’intero in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. R. Baldassini, antistario.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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