Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18830 del 20/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18830
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TANGORRA
12, presso lo studio dell’avvocato CATRICALA’ DOMENICO, rappresentato
e difeso dall’avvocato CATRICALA’ GIAMPAOLO, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1458/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 15.7.08, depositata il 22/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Catanzaro del 22 settembre 2008 rigettava la domanda proposta da M. F. per ottenere l’indennita’ antitubercolare giornaliera di cui alla L. n. 1088 del 1970, art. 1 per il periodo di nove giorni dal 12 al 21 ottobre 1985, ritenendo che non fosse stata fornita la prova del requisito reddituale, perche’ non era sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non avere percepito alcuna retribuzione per ragioni o motivi di lavoro per il medesimo periodo, non avendo l’auto dichiarazione rilevanza in sede giudiziale;
Letto il ricorso del M. ed il controricorso dell’Inps;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Letta la memoria dell’Inps;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione non sono condivisibili, perche’ prima di entrare nel merito, e’ necessario rilevare che, nonostante la censura riguardi la violazione di legge, non e’ stato formulato il quesito di diritto; l’art 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilita’ del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimita’, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un., n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, percio’ inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha inoltre affermato che la disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perche’ una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;
Ne’ rileva che sia stato eccepito anche il difetto di motivazione, trattandosi di questione di puro diritto e attenendo il difetto di motivazione solo sull’interpretazione dei fatti;
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e non si deve provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, essendo la causa iniziata in data anteriore.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010