Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18728 del 19/08/2010
Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 19/08/2010), n.18728
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato a ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
12/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, G.R. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 13-2-2008, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimita’ costituzionale sollevate dal P.G. in udienza, sulle quali, in sostanza, questa Corte gia’ si e’ pronunciata (tra le altre Cass. N. 10415 del 2009).
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilita’ di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha altresi’ correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 6.537,00; procedimento presupposto: 1 grado: aprile 1992 – gennaio 2001; 2 grado: gennaio 2002 – giugno 2007; durata ragionevole: 5 anni).
Va invece accolto il presente ricorso in punto spese giudiziali. Il Giudice a quo le ha compensate integralmente, in modo non corretto, sulla base di un mero richiamo alla mancata opposizione del Ministero. Esse dovranno essere poste a carico dell’Amministrazione e riliquidate in conformita’ alle tariffe professionali, e tenendo conto dell’inderogabilita’ dei relativi minimi.
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ procedersi ad una condanna alle spese, a carico dell’amministrazione, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario;
per il presente giudizio di legittimita’, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante un terzo, liquidandole per l’intero in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010