Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18698 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SAXOPHONE NOVANTADUE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FULCERSI PAULUCCI DE’ CALBOLI 60, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINOTTI LUCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARZANO STEFANO, giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 131/2 0 07 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 15/11/07, depositata il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della Saxophon Novantadue in liquidazione (che resiste con controricorso proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato ) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativo all’anno di imposta 2000, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, in particolare con riguardo alla integrale deducibilita’ – siccome relativi a sponsorizzazioni – dei costi dei contratti intervenuti con due ONLUS e ritenuti invece dall’Agenzia erogazioni liberali, come tali deducibili solo in parte.

2. Premessa la necessita’ di riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza, e’ innanzitutto da rilevare che l’unico motivo del ricorso principale (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. e dell’art. 1362 c.c. e segg. nonche’ del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 65 TUIR nel testo applicabile ratione temporis, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello errato ad inquadrare il contratto intercorso tra la contribuente e le ONLUS come contratto di sponsorizzazione invece che come contratto di patrocinio, con conseguente configurabilita’ della erogazione di danaro come elargizione liberale) presenta diversi motivi di inammissibilita’.

In proposito, giova innanzitutto evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, nel caso in cui si censuri l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere deducendo violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, la censura deve essere specifica, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici dei quali si deduce la violazione e delle ragioni dell’asserita violazione, precisando in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, senza che possa ritenersi ammissibile una censura che si risolva (come nella specie e’ accaduto) in una generica riproduzione del contenuto dell’art. 1362 c.c. o in un generico richiamo ai criteri di ermeneutica contrattuale astrattamente intesi oppure nella critica della ricostruzione della volonta’ dei contraenti risolventesi nella mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (v. tra le altre Cass. n. 1754 del 2006 e n. 10203 del 2008.

E’ peraltro da rilevare che la censura difetta di autosufficienza, non essendo stato riportato in ricorso il testo del contratto la cui interpretazione viene censurata, e che tale documento, sul quale il ricorso e’ fondato, non risulta espressamente e specificamente indicato in ricorso con la relativa collocazione (come richiesto a appena di inammissibilita’ dall’art. 366 c.p.c., n. 6 nell’interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte) ne’ depositato unitamente al ricorso (come previsto a pena di improcedibilita’ dall’art. 369 c.p.c., n. 4), senza che tale onere possa ritenersi adempiuto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei suddetti gradi ne’, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), oppure col deposito di altri documenti dei quali il documento in questione costituisca parte integrante o allegato, se nel ricorso non si specifica che vi e’ stata produzione del fascicolo (o del documento) contenente quello su cui il ricorso e’ fondato, indicando la sede in cui quest’ultimo e’ rinvenibile (v. S.U, n. 28547 del 2008 e tra le altre Cass. n. 24940 del 2009 nonche’ n. 303 del 2010 e, da ultimo, SU n. 7161 del 2010) , essendo appena il caso di aggiungere che il suddetto onere di deposito si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non e’ ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l’art. 2712 cod. civ. attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la sua conformita’ non sia contestata dalla parte contro cui e’ prodotta (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e conseguentemente deve dichiararsi l’assorbimento dell’incidentale condizionato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il principale e assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.100,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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