Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18701 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CANTIERI NAVALI DEL GOLFO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 239/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 7/05/08,

depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della s.r.l. Cantieri Navali del Golfo (che e’ rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di atto di contestazione relativo a sanzioni amministrative per gli anni 1999, 2000 e 2001 (connesse ad avvisi di accertamento separatamente impugnati – emessi per il mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali territoriali previste dal D.P.R. n. 218 del 1978), la C.T.R. Lazio, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso della contribuente), annullava l’atto di contestazione, rilevando che nella medesima giornata la stessa Commissione aveva accolto gli appelli della societa’ nelle controversie aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento dai quali era scaturito l’avviso di contestazione oggetto della sentenza appellata e che non erano stati introdotti altri motivi di doglianza.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendosi nullita’ della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., si sostiene la assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata) e’ manifestamente fondato.

Nella specie la motivazione della sentenza e’ completamente assorbita dal riferimento ad altre decisioni.

Ove tale riferimento sia effettuato per economia di scrittura, ossia per richiamare per relationem le argomentazioni spese nelle suddette decisioni di modo che la motivazione della sentenza operante il rinvio risulti integrata dalla motivazione delle sentenze richiamate, deve ritenersi che i giudici d’appello non abbiano assolto al proprio dovere di motivazione. La giurisprudenza di legittimita’ ammette infatti entro ristrettissimi limiti la motivazione per relationem solo nel caso di sentenze pronunciate nel medesimo processo (ad esempio, sentenza d’appello che faccia riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado), dovendo invece ritenersi che la motivazione che (come nella specie) non sia autonoma ma si esaurisca nel rinvio ad altra sentenza pronunciata in un diverso processo (anche se dal medesimo giudice sulla stessa questione o tra le stesse parti) sia insufficiente, non potendo obbligarsi le parti a ricercare fuori del processo, nella sentenza oggetto del rinvio, le ragioni della decisione che esse hanno viceversa diritto di conoscere solo attraverso la lettura della sentenza che eventualmente effettui il rinvio. Su questa linea, la giurisprudenza di legittimita’ ha ritenuto sufficiente la motivazione nella quale il giudice aveva fatto esplicito riferimento ad una propria precedente decisione relativa ad una controversia simile, essenzialmente sulla base del rilievo che il suddetto rinvio non aveva esaurito la motivazione della sentenza, nella quale, invece, la relativa “ratio decidendi” era stata esplicitata in modo chiaro e con specifico riferimento alla fattispecie esaminata (v. Cass. n. 15949 del 2001).

Ove invece si ritenga che il richiamo ad altre decisioni sia inteso non ad integrare la motivazione, bensi’ ad evidenziare l’esistenza di un preciso rapporto tra le decisioni, di modo che la motivazione della sentenza operante il richiamo sia costituita (non dalle argomentazioni esposte in quelle richiamate ma) dal riferimento stesso all’esistenza di altre decisioni e dalla esposizione del rapporto esistente tra la decisione motivanda e quelle richiamate, deve rilevarsi che il richiamo all’esistenza di precedenti decisioni in quanto in qualche misura “condizionanti” la decisione della sentenza da motivare puo’ assorbire l’obbligo motivazionale del giudice solo se la sentenza richiamata sia passata in giudicato (circostanza non risultante nella specie).

Il motivo in esame deve essere pertanto accolto, restando assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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