Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18666 del 13/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18666
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI
88, presso lo studio dell’avvocato AMICONI MAURO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FALANGA DOMENICO, giusta procura alle liti in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
TRENITALIA SPA – Società con socio unico, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA in persona
dell’institore e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 823/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 26.9.08, depositata il 16/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
P.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata il 16 ottobre 2008, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione da lui avanzata avverso la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, in base alla rilevata mancanza della notificazione del ricorso in appello con il decreto di fissazione dell’udienza, e non essendo possibile concedere un nuovo termine all’appellante per provvedere alla notificazione, nè potendo essere accolta l’istanza di proroga del suddetto termine presentata dopo la scadenza.
La società intimata ha resistito con controricorso.
Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.
Alla relazione il ricorrente ha replicato con memoria.
Con l’unico motivo, nel quale è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 152 e 154 cod. proc. civ., si deduce l’indebita assimilazione compiuta dal giudice del gravame tra termini perentori e termini dilatori sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20604 del 30 luglio 2008, che ad avviso del ricorrente non può introdurre una sanzione per l’inosservanza di un termine dilatorio.
Il ricorso è manifestamente infondato, alla stregua del principio di diritto elaborato dalla indicata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ.”.
Tale principio è condiviso dal Collegio e la parte privata con la memoria non ha prospettato ragioni che possano indurre il Collegio a rimettere la questione alle Sezioni Unite a norma dell’art. 374 cod. proc. civ., comma 3, risolvendosi le deduzioni svolte in memoria nell’affermazione che “la Suprema Corte ha invaso il campo del legislatore laddove ha trasformato un termine ordinatorio in termine perentorio”.
Il ricorso va dunque rigettato.
Non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, in quanto il controricorso è stato notificato a mezzo posta, con raccomandata inviata il 17 marzo 2010, ben oltre il termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., e la società non ha svolto alcuna altra attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010