Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18618 del 11/08/2010
Cassazione civile sez. I, 11/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 11/08/2010), n.18618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G., con domicilio eletto in Roma, via F. Siacci
n. 4, presso l’Avv. Voglino Alessandro, rappresentato e difeso
dall’Avv. Bassoli Carlo, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
GAMMA BAGNO s.r.l., fallita, in persona del curatore pro-tempore, con
domicilio eletto in Roma, via Marco Polo n. 43, presso l’Avv. Marco
Serra, rappresentata e difesa dall’Avv. Maggiore Roberto, come da
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MEDIOCREDITO DI ROMA s.p.a. (e per essa UNICREDIT CREDIT MENAGEMENT
BANK s.p.a. quale mandataria di TREVI FINANCE 2, succeduta nel
rapporto);
– intimata –
per la cassazione del decreto del tribunale di Latina cron. n. 7193
depositato il giorno 18 settembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 10 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Basile Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso o, in subordine, per il rigetto;
uditi gli Avv. Bassoli Carlo per il ricorrente, S.M., con
delega, per la curatela del fallimento Gamma Bagno s.r.l. e D.
A., con delega, per Unicredit Credit Menagement Bank s.p.a..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.G. ricorre per cassazione avverso il decreto con il quale il tribunale, pronunciandosi in esito a reclamo, ha confermato il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato esecutivo il piano di riparto del fallimento Gamma Bagno s.r.l.
rigettando le osservazioni del S., creditore ipotecario, relative alle modalità di imputazione delle spese della procedura.
Il ricorso è affidato a due motivi con i quali si censura l’impugnato provvedimento sia in relazione ai criteri di suddivisione delle spese generali sia in relazione all’attribuzione di specifiche spese alla massa immobiliare sulla quale grava la garanzia del ricorrente.
Resiste l’intimata curatela con controricorso.
Ha partecipato alla discussione Unicredit Credit Menagement Bank s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si censura sotto diversi profili il decreto del tribunale che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento Gamma Bagno s.r.l. che, rispondendo alle osservazioni proposte dall’attuale ricorrente, creditore ipotecario, di critica al progetto di ripartizione del curatore, ha ritenuto corretta l’imputazione alla massa attiva immobiliare di una quota delle spese generali proporzionale al valore della stessa.
Rileva il Collegio che l’attribuzione di una quota delle spese generali alle varie masse in cui è suddiviso l’attivo fallimentare comporta un accantonamento corrispondente dell’importo derivante dalla liquidazione che viene così sottratto al riparto ai creditori.
Nella fattispecie, tuttavia, si tratta di ripartizione parziale con la conseguenza che i criteri seguiti dal giudice delegato per determinare la quota di spese generali imputabili alla massa attiva immobiliare e di conseguenza l’accantonamento sono necessariamente provvisori, potendo essere modificati in sede di riparto finale con l’attribuzione definitiva delle somme accantonate a tal fine.
Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso in quanto è principio costantemente affermato quello secondo cui “il decreto emesso dal tribunale fallimentare sul reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui dispone accantonamenti di somme, non può essere impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., atteso che le somme sottratte alla ripartizione non vengono definitivamente negate al creditore reclamante (ancorchè garantito da ipoteca), o attribuite ad altri, ma soltanto ne è rinviata la distribuzione al piano di riparto finale, sicchè la relativa statuizione ha carattere meramente ordinatorio” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2329 del 2/02/2006;
conformi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9490 del 28/06/2002 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 83 del 08/01/1999).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, quanto al fallimento Gamma Bagno s.r.l. e in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, quanto a Unicredito Credit Menagement Bank s.p.a..
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010