Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18500 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 14/05/2010, dep. 10/08/2010), n.18500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., titolare della ditta omonima, di seguito

“Contribuente”, rappresentato e difeso dall’avv. Giacobina Roberto,

presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Via Casalis 56,

Torino;

– ricorrente –

contro

la ICA srl, di seguito “Societa’”;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Torino 26 maggio 2005, n. 35/32/05, depositata il 13 ottobre 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 14

maggio 2010 dal Cons. Achille Meloncelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Matera

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimita’.

Il 10 gennaio 2006 e’ notificato alla Societa’ un ricorso del Contribuente per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello del Contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CIP) di Torino n. 50/15/2003, che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento n. 34 della TOSAP 2000.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) al Contribuente e’ notificato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) della Tosap 2000 per occupazione di un’area mercatale, emesso dalla Societa’, quale concessionario per l’esazione dei tributi del Comune di Chiari;

b) il ricorso del Contribuente e’ respinto dalla CTP di Torino;

c) l’appello del Contribuente e’, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, e’ cosi’ motivata: “l’appellante detiene una concessione di posteggio decennale per il commercio su area pubblica di tipo ricorrente e permanente. Sono permanenti le occupazioni stabili ossia pienamente disponibili ne periodo indicato dalla concessione e possono consistere nella semplice disponibilita’ dell’area o dello spazio pubblico o anche nel non permettere ad altri di disporre in qualche modo. Ne consegue che la norma applicabile e’ il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 1, lett. a”.

4. Il ricorso per cassazione del Contribuente e’ sostenuto con due motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese.

5. La Societa’ intimata non si costituisce in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il primo motivo d’impugnazione.

6.1.1. Il primo motivo d’impugnazione e’ collocato sotto la seguente rubrica; “Motivazione omessa o carente in ordine a un punto decisivo della controversia”.

6.1.2. Secondo il Contribuente, la tesi della CTR, secondo la quale l’occupazione da lui effettuata del suolo pubblico sarebbe ricorrente e permanente, “non e’ supportata da alcuna motivazione concreta, ne’ da dettami legislativi in merito. Il ricorrente, come specificato nell’atto di appello dove contesta la decisione della CTF, ha evidenziato come le sue occupazioni avvengano per 4/6 ore al giorno ogni martedi’ salvo n. 4 settimane di ferie nel corso dell’anno solare. La CTR nulla dice in merito limitandosi ad affermare che l’occupazione e’ stabile quando e’ esclusiva, senza che altri soggetti possano disporne. Nulla la sentenza dice, argomenta o motiva in ordine alla ragione per la quale l’occupazione del ricorrente debba essere qualificata permanente piuttosto che ricorrente. E’ completamente omessa, o quanto meno gravemente carente, l’enunciazione delle motivazioni per le quali la fattispecie concreta viene ad essere qualificata come occupazione permanente piuttosto che ricorrente. Infatti la sentenza gravata si limita, in modo del tutto apodittico, ad affermale: “Ne consegue che la norma applicabile e’ il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 1, lett. a”.

6.2. Il motivo e’ inammissibile per mancanza di autosufficienza, perche’ il ricorrente non riproduce testualmente quelle parti degli atti processuali richiamati, nelle quali si sarebbero addotte le ragioni che la CTR non avrebbe preso m considerazione, cosicche’ la Corte, che non puo’ accedere direttamente agli atti di causa, non e’ posta nella condizione di poter valutare la fondatezza della censura.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Il secondo motivo d’impugnazione e’ preannunciato dalla seguente rubrica: “Violazione di legge D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 1, lett. b”.

7.1.2. Il Contribuente ritiene che non possa condividersi “la connessione esposta dalla CTR fra occupazioni permanenti e ricorrenti. Le occupazioni permanenti si protraggono nel tempo e per ritenersi tali devono essere superiori all’anno solare. Le occupazioni ricorrenti devono essere sicuramente temporanee e con frequenza intervallata (oraria, giornaliera, settimanale, mensile etc.). Il ricorrente, come specificato nell’atto di appello dove contesta la decisione della CTP, ha evidenziato come le sue occupazioni avvengano per 4/6 ore al giorno salvo n. 4 settimane di ferie nel corso dell’anno solare. E’ evidente, e si trae dallo stesso avviso di accertamento impugnato, che la disponibilita’ dell’area avviene per nn. 52 giorni all’anno (seppure il ricorrente affermi che l’occupazione e’ richiesta per n. 48 giorni). Se l’occupazione, come esposto nell’accertamento, nel corso dell’anno solare in contesto e’ di nn. 52 giorni negli altri nn. 313 giorni la disponibilita’ dell’area e’ del comune di Chiari e della collettivita’. Ne deriva che l’occupazione deve essere qualificata come temporanea e ricorrente e quindi non permanente. Il convincimento della CTR, come quello della CTP, e’ errato, privo di fondamento legislativo e comunque gravemente carente di motivazione. E’ indiscutibile, seppure l’avviso di accertamento non fornisca chiarimenti in merito ai dettami legislativi applicati, che trattasi come esposto nell’atto impugnato di occupazione di banco mercato e per giorni 52. Quindi l’occupazione segue i dettami di cui all’art. 42, comma 1, lett. b e l’imposta deve essere calcolata in base ai dettami del successivo D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 45.

7.2. Il motivo e’ inammissibile per mancanza di autosufficienza per le stesse ragioni esposte a proposito del primo motivo d’impugnazione, che valgono anche per gli atti preprocessuali menzionati nella motivazione addotta a sostegno della censura.

Inoltre, la denuncia di una violazione di legge, che sia basata, come si verifica nel caso in esame, su un accertamento di fatto diverso da quello che e’ stato effettuato dal giudice di merito, senza che della sua decisione sia stata contestata la motivazione, non puo’ trovare ingresso nel giudizio di legittimita’.

8. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

Nulla deve disporsi sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione per la mancata costituzione in giudizio della Societa’ intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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