Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18592 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18592
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AZIENDA MOBILITA’ TRASPORTI SANNIO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Condotti n. 31, presso lo studio dell’avv. Berruti Pia, rappresentata
e difesa dall’avv. D’Arienzo Luigi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, sez. 44^, n. 133, depositata il 12 luglio
2007;
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3;
udito, per la societa’ contribuente, l’avv. Luigi D’Arienzo;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale PRATIS
Pierfelice, che ha concluso, in adesione alla relazione, per il
rigetto del ricorso principale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che – ritenuta ammissibile e fondata l’impugnazione dell’Agenzia, la decisione di appello indicata in epigrafe ha dichiarato infondate, in riforma della decisione di primo grado, le istanze di rimborso avanzate dalla societa’ contribuente in relazione ad importi dalla stessa reputaci indebitamente versati a fini irap per le annualita’ dal 2000 al 2003; cio’ sul presupposto che, diversamente da quanto affermato dai primi giudici in adesione alla prospettazione della societa’ contribuente, i contributi erogati a norma di legge in favore delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, per ripianarne il disavanzo, sono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3 assoggettati all’imposta considerata;
rilevato:
che, avverso tale decisione, la societa’ contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, propone ricorso per cassazione in due motivi;
— che l’Agenzia resiste con controricorso e propone un motivo di ricorso incidentale condizionato;
osservato:
– che, con il primo motivo di ricorso, la societa’ contribuente – formulando il seguente quesito di diritto: “…se nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale della Campania – Napoli con la sentenza impugnata ha violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 57 in relazione al combinato disposto tra il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e l’art. 345 c.p.c., comma 2, che prevede il divieto di proporre nuove eccezioni, che non siano rilevabili d’ufficio” – censura la decisione impugnata per non aver rilevato l’inammissibilita’, in quanto introducenti eccezione nuove, dei proposti motivi di appello;
considerato:
che il mezzo e’ inammissibile, perche’, per l’estrema genericita’ del quesito, non risponde ai requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.;
che esso e’, comunque, infondato, posto che la rivendicazione da parte dell’Agenzia, per la prima volta in appello, della piena assoggettabilita’ ad irap dei contributi erogati a norma di legge in favore delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale non viola il divieto dei nova in appello sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 giacche’ essendo diretta a contrastare l’eccezione che la societa’ contribuente, convenuta in senso sostanziale, ha opposto alla pretesa erariale – la deduzione in oggetto non configura, a sua volta, eccezione in senso tecnico, ma costituisce mera difesa, sottratta, in quanto tale, al campo dell’invocato divieto (cfr. Cass. 7789/06, 5895/02);
osservato:
– che, con il secondo motivo di ricorso, la societa’ contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3 in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, – censura la decisione impugnata per aver ritenuto la citata disposizione retroattiva e, quindi, applicabile anche alle anni precedenti il 2003;
considerato:
– che il mezzo e’ infondato;
– che le sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. 21749/09) hanno, infatti, puntualizzato che, in tema di irap, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al line di ripianare i disavanzi di esercizio, che il D.L. n. 833 del 1986, art. 3, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 18 del 1987) esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che non si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile irap sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale;
– che pertanto – non ricorrendo in relazione alla fattispecie concreta previsioni normative idonee a configurare l’eccezione contemplata dalle sezioni unite – anche il secondo motivo del ricorso principale della societa’ contribuente si rivela infondato;
ritenuto:
– che conseguentemente, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., occorre, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., respingere quello principale e dichiarare assorbito quello incidentale;
– che, per la soccombenza, la societa’ contribuente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi; respinge il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna la societa’ contribuente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 (di cui Euro 4.000,00, per onorario) oltre spese generali e accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010