Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18611 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. II, 10/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18611
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
Sul ricorso proposto da:
M.P., M.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA PAOLO PARUTA 24, presso lo studio dell’avvocato QUALEATTI,
rappresentati e difesi dall’avvocato PALOMBA VINCENZO, giusta mandato
a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. R.G. 709/07 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA,
SEZIONE DISTACCATA DI TORRE DEL GRECO emessa il 5/02/08;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 5.2.08 il giudice unico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, dopo aver rilevato, nella parte motiva del provvedimento, la propria competenza a conoscere la causa introdotta dal Condominio (OMISSIS) nei confronti di M.G. e M.P. – i quali avevano preliminarmente eccepito la incompetenza per materia dell’adito giudice, riguardando la controversia l’uso di spazi comuni dal condominio adibiti a parcheggio -, sciogliendo la riserva assunta ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c. e rinviato la causa ai sensi dell’art. 184 c.p.c..
M.G. e M.P. – premesso che la domanda proposta nei loro confronti dal Condominio riguardava il rispetto del regolamento condominiale ed in particolare dell’uso degli spazi comuni (parcheggio e sosta della loro auto in maniera fissa e continuativa) – impugnano per regolamento di competenza l’ordinanza su indicata, nella quale ravvisano un’errata applicazione dell’art. 7 c.p.c. sostenendo che, anche allorche’ si controverta sulla misura dei servizi condominiali, sussista la competenza del Giudice di Pace.
Il condominio non svolge attivita’ difensiva.
L’istanza di regolamento di competenza e’ inammissibile.
Confermando plurime precedenti pronunzie di legittimita’ in materia (Cass. 23891/06, 1648/05, 18199/04, 17549/ 02) le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 11657 del 2 008, hanno ribadito come non ogni provvedimento con il quale il giudice decida una questione di competenza implichi necessariamente per il giudice stesso l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto, ma solo quello adottato a seguito di precisazione delle conclusioni delle parti al riguardo, diversamente difettando i requisiti della decisorieta’ e della definitivita’ della pronunzia.
Allorche’, infatti, insorto tra le parti un contrasto circa la decisione immediata di una questione di competenza, con ordinanza riservata il giudice si limiti a ritenere, per il momento, la propria competenza ed a rinviare la causa per la trattazione ad altra udienza senza aver invitato preventivamente le parti a precisare le conclusioni, tale provvedimento ha natura puramente ordinatoria di ritenuta non decisivita’, allo stato degli atti, dell’eccezione, e, come tale, esprime unicamente il convincimento che la causa non sia matura per la decisione (art. 187 c.p.c., comma 3, ultima parte);
detta ordinanza, pertanto, non avendo portata decisoria autonoma, in quanto retrattabile e comunque inidonea a pregiudicare la decisione finale della causa anche sul punto, ma essendo diretta unicamente a giustificare la disposta prosecuzione del giudizio, non e’ suscettibile d’impugnazione con il regolamento di competenza, a differenza di quanto accade allorquando le parti – concordemente o su invito del giudice – abbiano provveduto alla precisazione delle conclusioni, in tal caso la statuizione affermativa della competenza avendo, ancorche’ resa in forma di ordinanza, indubbia natura di sentenza non definitiva impugnabile.
Parte intimata non avendo svolto difese in questa fase, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010