Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18426 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18426
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
A MOTIVAZIONE DEMPLIFICATA
sul ricorso iscritto al n. 22994 dell’anno 2008 proposto da:
PREFETTO U.T.G. di Catania domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e
difende per legge;
– ricorrente –
contro
R.M.;
– intimato –
avverso il decreto n. 557 cron. anno 2008 depositato il 27.6.2008;
udita la relazione della causa svolta nella p. u. del 18.06.2010 dal
Cons. Dott. Luigi MACIOCE;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CICCOLO
Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 27.6.2008 il Giudice di Pace di Catania, esaminando la opposizione proposta dallo straniero R.M. (nato in (OMISSIS)) avverso il decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto di Catania il 3.10.2001, ha annullato il provvedimento sul rilievo per il quale l’atto era viziato da nullità ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, non recando attestazione della impossibilità di procedere alla sua traduzione nella lingua conosciuta dall’espellendo. Per la cassazione di tale decreto il Prefetto UTG di Catania ha proposto ricorso del 23.9.2008 (A.R. del 27.9.2008) nel quale ha censurato, con tre motivi, l’avere il GdP mancato di rilevare: A) la decadenza D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, eccepita in atti, nell’impugnazione in data 6.6.2008 di espulsione del 3.10.2001 B) il giudicato formatosi sulla decisione che aveva respinto l’opposizione alla espulsione del 2001. Nessuna difesa è stata svolta dall’intimato. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene fondata la prima, assorbente, censura. Va invero premesso, con riguardo alla censura afferente la implicita esclusione della decadenza per la ritenuta efficacia permanentemente invalidante della nullità dell’atto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 7, che il Collegio ritiene di dare seguito a quanto statuito con la recente pronunzia n. 11005 del 2010 di questa Corte. La questione dell’incidenza della nullità per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, sul decorso del termine ad opponendum deve essere sottoposta ad una nuova riflessione. Se è vero che di nullità si tratta, come è costantemente affermato da questa Corte con riguardo alle ipotesi in cui il requisito della traduzione in lingua propria dell’espellendo sia stato violato e non sussistano le condizioni di esonero dalla sua operatività (la certa conoscenza dell’italiano ovvero la indisponibilità attestata di traduttore), è anche vero che pure detta nullità può essere fatta valere soltanto con il ricorso in opposizione, posto che di nullità dell’atto amministrativo si tratta e non già di una sorta di inesistenza (essa sì dichiarabile e rilevabile in ogni tempo). Da tanto consegue che la questione dell’incidenza di tale specifica tipologia di nullità sulla proposizione del rimedio oppositorio, necessario per pervenire alla sua declaratoria con la correlata invalidazione della espulsione, non è, come affermato dalla pronunzia n. 17253 del 2005 di questa Corte, risolubile con la sola affermazione della proponibilità senza limiti di tempo, ma deve essere considerata, come impone l’inequivoco par, 4 del considerato in diritto della sentenza n. 198 del 2000 della Corte Costituzionale, in termini di completamento o non completamento della fattispecie originante il decorso del termine e cioè l’adeguata conoscenza della espulsione pur non tradotta.
Si vuoi quindi intendere, a completamento del percorso argomentativo della citata sentenza del 2005 di questa Corte, che la deduzione, a ragione di nullità della espulsione, della violazione delle regole sulla traduzione è suscettibile di essere proposta anche con una opposizione tardiva ma a condizione che emerga che quella violazione ha indotto una ignoranza del contenuto dell’atto tale da giustificare la tardività stessa, nel senso che non ha consentito di identificare in quell’atto, pur ricevuto e magari anche eseguito, una espulsione quale atto correlato alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 e suscettibile di ricorso al giudice italiano.
Da tal asserto discende, però, la ineludibile conseguenza per la quale la nullità stessa non esclude che medio tempore sia maturata a carico dello straniero la adeguata conoscenza della natura della espulsione e del rimedio proponibile, con l’effetto di far maturare, da tal momento, il dies a quo per la proposizione di ricorso denunziante quella nullità.
Su tale premessa va quindi accolto il ricorso e disposto rinvio allo stesso Ufficio perchè proceda a nuovo esame della opposizione alla espulsione del 2001 valutando il proposto, pregiudiziale, rilievo di decadenza ed esaminandolo alla luce del principio testè indicato e pertanto considerando anche quanto prospettato dal Prefetto in relazione alla avvenuta impugnazione di quella espulsione ed al suo esito (restando comunque assorbita la cognizione della censura afferente il “giudicato” formatosi per effetto di quella impugnazione). Le spese saranno in tal sede liquidate.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia anche per le spese al Giudice di Pace di Catania in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010