Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18452 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.E., elett.te dom.to in Roma, alla via S. Caterina

da Siena n. 46, presso lo studio dell’avv. GRECO Giuseppe, dal quale

e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

nonche’

Ministero dell’Economia e Finanza;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 54/2007/27 depositata il 15/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.G.E. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Siena n. 175/1/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro 2001 emesso per decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. n. 604 del 1954.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR, nel computo del termine triennale di cui al citato articolo non avrebbe tenuto conto del ritardo dell’Ufficio Agrario nel rilascio dell’attestazione.

La censura e’ fondata. Questa Corte ha ritenuto (Sez. 5, Sentenza n. 14671 del 12/07/2005; Cass. Sez. Trib. 1-4-2003, n, 4982; Cass. Sez. Trib. 23-10-2003, n. 15953) che ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine e’ stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile.

La circostanza che il D.G., dopo lo smarrimento di un primo certificato, abbia richiesto un duplicato nel marzo 2004 – ben quattro mesi prima della scadenza del termine (16/7/2004)- e che lo stesso gli sia stato rilasciato solo nel dicembre 2004, porta ad affermare la sussistenza, nella specie, della tempestivita’ della richiesta da parte del D.G. e dall’altro l’indebito ritardo dell’amministrazione nel rilascio della certificazione.

Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso.

Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

L’esito del giudizio e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 100,00 per spese vive oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’Amministrazione finanziaria alla rifusione, in favore del D.G., delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in complessivi Euro 2.200,00 oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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