Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18470 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18470
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26876-2008 proposto da:
EQUITALIA POLIS SPA, (ex Gest Line Spa), Direzione e coordinamento di
Equitalia Polis Spa ed appartenente al Gruppo Equitalia Polis spa –
Agente della Riscossione per le Province di Bologna, Benevento,
Caserta, Genova, Napoli, Padova, Rovigo e Venezia, in persona del
Procuratore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONELLI, 50, presso lo studio dell’avvocato SODANO MARIA LAURA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MUROLO LANDI OSCAR, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
e contro
P.R., D.G., A.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 440/2008 del GIUDICE DI PACE di ISCHIA
dell’11/02/08, depositata il 18/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dr. DOMENICO IANNELLI.
Fatto
PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 (tale qualificata anche dal giudice di merito), dunque appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’art. 23, u.c., Legge cit.. Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.
Diritto
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa è condivisa dal Collegio;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate in Euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010