Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18161 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato PATTI

SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE TILLA MAURIZIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NAPOLI (OMISSIS), in persona del

Presidente p.t. della Giunta Provinciale, Dott. D.P.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 22, presso lo studio

dell’avvocato MILETO BRUNELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati

DI FALCO ALDO, MARSICO MAURIZIO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE TORRE DEL GRECO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1463/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 12/05/05, depositata il 20/05/2005

R.G.N. 4791/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 19/23.10.2000, S.A. e W.S.R. convenivano in giudizio il Comune di Torre del Greco e l’Amministratore Provinciale di Napoli esponendo: di essere rispettivamente proprietaria ed usufruttaria dei locali di (OMISSIS); che detti locali erano stati concessi in locazione al Comune di Torre del Greco “che li adibi’ ad uso scolastico”; che successivamente il contratto venne trasferito all’Amministrazione Provinciale di Napoli per effetto delle disposizioni di cui alla L. 11 gennaio 1996, art. 23 e successive modifiche e proroghe; che in data 8.9.99 gli immobili in parola erano stati restituiti nella disponibilita’ della proprietaria; che alla data della cessazione del rapporto locativo risultavano non corrisposti i canoni di locazione dovuti alla W. dall’aprile ‘99, pari a cinque mensilita’ per complessive L. 5.091,447, e quelli dovuti alla S. dal luglio ‘99, pari a tre mensilita’ per complessive L. 4.454.439; che erano rimasti altresi’ insoluti gli oneri condominiali relativi agli ultimi quattro mesi del 98 ed a tutto il 99 fino alla data di rilascio; che le istanti erano pertanto creditrici dell’ulteriore somma di L. 1.447.746 la W. e di L. 1.850.024 la S.; che gli immobili furono restituiti nella disponibilita’ della proprietaria in pessime condizioni; che la loro originaria configurazione era stata poi completamente stravolta per l’effetto di lavori di trasformazione eseguiti per adeguarli all’uso scolastico; che invano l’esponente aveva richiesto l’accertamento in contraddittorio dello stato dei luoghi; che l’attrice era stata percio’ costretta a ricorrere al Giudice qui adito onde far accertare, prima della restaurazione del presente giudizio, le condizioni nelle quali si trovavano gli immobili al momento del rilascio ed i lavori necessari per procedere alla riduzione in pristino.

Tanto premesso, le attrici concludevano per la condanna dei convenuti, ovvero di quello tra essi che risultasse tenuto, a pagare in favore della W., la somma di L. 5.091.44 per canoni scaduti e L. 1.447.764 per oneri condominali impagati e dell’attrice S. la somma di L. 4.454.439 per canoni scaduti e L. 1.850.024 per oneri condominiali nonche’ al risarcimento dei danni in favore della S. proprietaria degli immobili, ragguagliati all’importo occorrente per la riduzione in pristino dei locali.

Si costituiva l’Amministrazione Provinciale, che proponeva a sua volta domanda riconvenzionale in relazione alla restituzione di somme a titolo di ripetizione di indebito, e si costituiva altresi’ il Comune che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto con L. n. 23 del 1996 le competenze in materia di istruzione superiore sono state trasferite alle provincie con decorrenza 1.9.98) e l’adito Tribunale di Napoli, disposto il mutamento di rito, con sentenza n. 83/2003, accoglieva la domanda proposta dalle S. e per l’effetto condannava la provincia al pagamento in favore delle S. dei canoni scaduti, rigettando la domanda riconvenzionale.

Proponeva appello l’Amministrazione Provinciale di Napoli e costituitisi sia il Comune che le S., la Corte d’Appello di Napoli, con la decisione in esame depositata in data 20.5.2005, riduceva l’importo a carico della appellante in favore delle appellate a titolo di canoni scaduti, confermando nel resto l’impugnata decisione.

Ricorre per cassazione S.A. con quattro motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso la Provincia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c. e relativo difetto di motivazione in quanto “l’appellante ha per la prima volta in appello eccepito di non essere tenuto a risarcire i danni per le modifiche apportate all’immobile locato, adducendo l’esistenza di una clausola contrattuale che escluderebbe tale obbligo”.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1207, 1575, 1590 e 1591 c.c., e relativo difetto di motivazione in quanto, anche per i contratti stipulati per la pubblica amministrazione, il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta.

Con il terzo e quarto motivo si deduce violazione degli artt. 1175, 1176, 1362 e 1590 c.c. e relativo difetto di motivazione, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto non sussistere l’obbligo risarcitorio in questione conseguente alle modifiche e ai danni causati agli immobili locati, tra l’altro errando in materia di relativo onere probatorio.

Il ricorso merita accoglimento in relazione a tutti i suesposti motivi da trattarsi congiuntamente, avendo ad oggetto il medesimo thema decidendum del mancato riconoscimento dei danni per le modifiche apportate all’immobile in questione.

Deve innanzi tutto osservarsi che censurabile e’ la decisione impugnata la’ dove ritiene ammissibile l’eccezione della Provincia in ordine “all’autorizzazione” da parte dell’odierna ricorrente all’effettuazione di lavori di modifica di detti locali, con conseguente esclusione del relativo obbligo di ripristino; al riguardo, il primo motivo di ricorso e’ ampiamente autosufficiente nel far rilevare tale inammissibilita’ sulla base dei “tempi” di proposizione di detta eccezione a fronte di quanto contestato in sede di giudizio di primo grado.

Cio’ in quanto l’eccezione in questione, formulata, come rilevato dalla stessa Corte d’Appello, per la prima volta in secondo grado, e’ da ritenersi eccezione in senso proprio, introducendo un nuovo e diverso tema di indagine per il giudice.

In proposito, deve quindi ribadirsi quanto gia’ statuito da questa Corte (tra le altre, n. 2855/2005), secondo cui nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, come quelle di locazione, l’inammissibilita’ di nuove eccezioni nel giudizio d’appello, stabilita dall’art. 437 c.p.c., comma 2, riguarda, oltre le eccezioni in senso proprio, le contestazioni della fondatezza della domanda che si risolvono nella generica deduzione di elementi di fatto gia’ conosciuti nel corso dell’istruttoria di primo grado ed ivi non dedotti, essendo precluso all’appellante di ampliare il tema del dibattito in relazione alle sue esigenze difensive; ne consegue che vanno considerate nuove le eccezioni fondate su elementi di fatto e circostanze non prospettate in precedenza, che introducano nel processo un nuovo tema d’indagine ed alterino l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, introducendo l’esame di fatti nuovi.

Inoltre la motivazione della decisione impugnata sul punto risulta contraddittoria e insoddisfacente in ordine alla disposta riduzione rispetto a quanto riportato nella consulenza tecnica d’ufficio dei danni a carico della provincia, in quanto, pur affermando “piu’ in particolare la Corte non puo’ condividere l’assunto difensivo della Provincia secondo cui in sostanza la ristrutturazione dei locali da parte delle appellate, per adibirli non piu’ ad uso abitativo ma sempre ad uso commerciale (pero’ completamente diverso da quello scolastico) ha di fatto assorbito qualunque maggiore spesa dovuta a danni corrispondenti”, elimina del tutto la rilevante “voce” dei danni da trasformazione dell’immobile (per Euro 37.885,44).

Pertanto, il giudice del rinvio, accertato il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da trasformazione, oltre che da “pessimo stato locativo”, dovra’ effettuare, sulla base di un compiuto esame delle risultanze di causa, la liquidazione di detti danni da trasformazione, fermi restando gli ulteriori danni a carico della Provincia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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