Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18190 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Via della Farnesina n. 355, presso lo studio

dell’avv. Alessandra Amoresano, rappresentato e difeso dall’avv.

Rinaldo Martino giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Mercadante n.

9, presso lo studio dell’avv. Molaioli Carlo, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 2195/05 in

data 20 settembre 2005, pubblicata in pari data.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Rinaldo Martino;

udito l’avv. Carlo Molaioli;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. RUSSO Libertino Alberto che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso avanti al Tribunale di Monza, sez. dist. di Desio, C.G. proponeva opposizione al precetto con il quale la moglie, P.R., consensualmente separata dal (OMISSIS), aveva intimato il pagamento di quanto previsto dal provvedimento presidenziale.

Con sentenza del 26 settembre 2002 il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava il C. alle spese.

Con sentenza pubblicata il 20 settembre 2005 la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto da C. G., liquidava in misura inferiore a quelle previste dal Tribunale, le spese del giudizio di primo grado e compensava per un quarto le spese per l’appello; rigettava nel resto l’impugnazione.

Propone ricorso per cassazione C.G. con tre motivi.

Resiste con controricorso P.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., degli artt. 1199 e 2697 c.c. e dell’art. 4 delle condizioni della separazione consensuale, nonchè l’insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi: in particolare si contestavano i criteri ritenuti validi dalla sentenza impugnata per il pagamento delle retribuzioni delle collaboratrici familiari.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 447, 1241, 2034 e 2036 c.c. e degli artt. 2, 3 e 4 delle condizioni di separazione consensuale nonchè l’apparente, insufficiente erronea e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, in relazione al pagamento degli oneri relativi alla ex casa coniugale in (OMISSIS) (mutuo e spese ordinarie e straordinarie) e alla casa di (OMISSIS) sul (OMISSIS).

Le prime due censure possono essere trattate congiuntamente, in quanto connesse tra loro: si tratta di censure che si risolvono in una diversa interpretazione delle clausole indicate nel provvedimento di separazione, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e la insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo in relazione alla liquidazione delle spese di primo e di secondo grado.

Si osserva che in tema di liquidazione delle spese processuali, la parte che censuri la sentenza impugnata con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ovvero il riconoscimento di voci non dovute, ha l’onere di fornire al giudice gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta dalla parte interessata, dovendosi escludere che tali indicazioni possano essere desunte da altri atti illustrativi successivi, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate (Cass. 9 luglio 2009 n. 16149). Nel caso che, come nella specie, la liquidazione sia stata operata forfettariamente dal giudice, sarà necessario indicare dettagliatamente sia le voci riconosciute, sia quelle non riconosciute, mettendo così il giudice nella condizione di verificare la correttezza dell’operazione. Il ricorso non si è attenuto a tali principi e non può dunque trovare accoglimento.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso: condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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