Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18108 del 04/08/2010
Cassazione civile sez. I, 04/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18108
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
A MOTIVAZIONE SUCCINTA
sul ricorso proposto da:
K.M. elett.te dom.to in Roma via Ildebrando Goiran 28
presso l’avv. Geromel Donatella Maria Ines che lo rappresenta e
difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto UTG di Varese;
– intimato –
avverso il decreto n. 394 cron. anno 2008 depositato il 29.8.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18.06.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato S. Rossi (del.) che ha chiesto
accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CICCOLO Pasquale
che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza a verbale depositata il 29.08.2008 il Giudice di Pace di Varese, esaminando la opposizione proposta dallo straniero M.K. (nato in (OMISSIS)) avverso il decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto di Varese in data 30,07.2008, ha rigettato il ricorso e convalidato il decreto di espulsione con la motivazione per la quale, visti gli atti e verificati i presupposti di legge, e sentita la parte presente, il decreto poteva essere convalidato in quanto legittimo e fondato. Per la cassazione di tale decreto il K. ha proposto ricorso del 27.10.2008, non resistito dal Prefetto intimato, nei quale ha censurato: l’avere il giudice del merito emesso un decreto inaudita altera parte senza aver sentito l’opponente, l’avere il giudicante mancato di esaminare i motivi di opposizione e tra essi quello afferente la nullità della espulsione per mancata traduzione del suo testo; l’avere il giudice di pace omesso di adottare alcuna motivazione limitandosi ad una mera convalida, ignara delle ragioni afferenti la carenza di valutazione degli interessi in gioco;
l’essere stata omessa alcuna considerazione delle gravi condizioni di salute del K., impeditive della espulsione.
Alla udienza il Collegio ha trattenuto in decisione il ricorso e disposto a redazione di motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
A rilievo assorbente è la censura di difetto della motivazione quale requisito di validità del decreto, difetto inducente radicale nullità del provvedimento. Tale rilievo è ictu oculi fondato, non essendo dubitabile che al decreto che venga adottato, per la decisione su diritti, all’esito di un procedimento camerale contenzioso, debba applicarsi il requisito della sintetica motivazione, secondo l’indirizzo fermo di questa Corte (Cass. n. 8513/2002, n. 2776/2004 e n. 5715/2008) con la conseguenza per la quale la sua assoluta mancanza – motivazione non potendosi ritenere una breve tautologica formula di stile – induce nullità del provvedimento (Cass. n. 16581 del 2009).
Nella specie, e come denunziato nell’articolato ed autosufficiente ricorso – che espone le censure di violazione di legge proposte e non considerate dal GdP – il decreto ha rigettato l’opposizione sul mero rilievo (banale più che tautologico) che l’espulsione del Prefetto fosse legittima e “fondata”.
Si accoglie il rilievo di nullità, assorbente, e si cassa con rinvio allo stesso Ufficio perchè provveda, all’esito dell’esame dell’opposizione, a deciderla dando sintetica ma congrua e comprensibile motivazione.
Alla stessa sede compete regolare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Varese in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010