Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17884 del 30/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17884
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell’avvocato AVENATI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, PUBBLICITA’ ZANGARI SRL, nelle persone
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 46, presso lo studio
dell’avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che le rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 141/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 07/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2010 dal Presidente e Relatore Dott. ENRICO PAPA;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per
l’estinzione del processo per intervenuto sgravio con le conseguenze
di legge.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che:
Il Comune di Roma ricorre, con due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il gravame dell’ente contro la sentenza di primo grado, in materia di imposta sulla pubblicità per l’anno 1999, ordinata dalla Federazione Italiana Tennis ed eseguita dalla Pubblicità Zangari S.r.l..
Le contribuenti resistono con controricorso.
Nelle more, le contribuenti hanno depositato “istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, per “avvenuta definizione bonaria della lite”, con spese compensate, istanza sottoscritta per adesione da controparte.
Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nella maniera riportata in epigrafe.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
La lite risulta definita ai sensi della Delib. Consiglio Comunale 26 marzo 2009, n. 31, art. 4, che ha esteso, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 13, la definizione agevolata all’Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
Tale disposizione espressamente prevede la cessazione della materia del contendere.
Le parti concordano sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010