Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17881 del 30/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PUBBLI A SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 46, presso
lo studio dell’avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell’avvocato ONOFRI LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 53/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 06/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/07/2010 dal Presidente e Rel. Dott. ENRICO PAPA;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per
l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per
intervenuto sgravio.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
La Pubbli A S.p.a. impugna con unico complesso motivo la sentenza indicata in epigrafe, che, accogliendo il gravame del Comune di Roma, ha respinto il ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento in materia di maggiorazione dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 1997.
Il Comune resiste con controricorso.
Nelle more, la ricorrente ha depositato “istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, per ‘avvenuta definizione bonaria della lite, con spese compensate, istanza sottoscritta per adesione da controparte. Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nella maniera riportata in epigrafe.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
La lite risulta definita ai sensi della Delib. Consiglio Comunale 26 marzo 2009, n. 31, art. 4, che ha esteso, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 13, la definizione agevolata all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
Tale disposizione espressamente prevede la cessazione della materia del contendere.
Le parti concordano sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010