Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17772 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C., in qualità di erede legittima del defunto marito

Dott. I.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTEBELLO 109, presso lo studio dell’avvocato FELICI MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GERMANO TOMMASO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ILCA SRL, in persona del suo liquidatore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato FAVINO GIULIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PELIZZONI

FERDINANDO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1725/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI del

12/11/07, depositata il 19/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato Favino Giulio, difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

conferma la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. La Corte d’Appello di Bari, confermando la decisione del primo giudice ha rigettato l’appello di C.C., quale erede di I.F., contro la sentenza che aveva rigettato la domanda dell’ I. di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, in qualità di dirigente, con la ILCA S.r.l. dall’ (OMISSIS) al (OMISSIS), cessato a seguito di recesso del datore di lavoro, e di condanna della ILCA a pagargli determinate somme per differenze salariali, indennità supplementare e risarcimento dei danni da omissione contributiva.

2. All’esito di un’ampia disamina del materiale istruttorio, costituito da dichiarazioni rese in sede cautelare da sommari informatori nonchè da testimonianze assunte nel giudizio di merito, la Corte territoriale ha escluso che le mansioni svolte dall’ I. fossero assimilabili a quelle di un dirigente, rilevando che l’ I. era l’unico addetto alla gestione del recupero crediti ma non era preposto ad alcuna struttura.

3. La Corte ha altresì escluso che il rapporto fra le parti fosse qualificabile come lavoro subordinato, osservando che non risultava un vincolo di assoggettamento gerarchico dell’ I. al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società, essendo rimasta esclusa la presenza di qualsiasi tipo di vigilanza o di direttive o istruzioni da parte di quest’ultima ancorchè di mero carattere generale.

4. Ad ulteriore sostegno della decisione la Corte ha infine messo in rilievo che le stesse parti avevano qualificato come autonomo il loro rapporto.

5. C.C. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi, il primo dei quali denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., mentre il secondo denunzia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

6. L’illustrazione di entrambi i motivi è preceduta dal seguente quesito di diritto:

“Deve ritenersi rapporto di lavoro subordinato quel rapporto che, pur atteggiandosi quale prestazione d’opera professionale, presenti i seguenti caratteri: predeterminazione della retribuzione; inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell’organizzazione amministrativa dell’impresa; esistenza di un vincolo (pur tenue) di subordinazione gerarchica.

La natura giuridica di un rapporto di lavoro (specie se dirigenziale) non è desumibile dalla definizione impressa (o non impressa) dall’azienda, ma dal contenuto sostanziale e dagli effetti che da esso promanano”.

7. Dal contenuto del quesito emerge con chiarezza che esso si riferisce al primo motivo, nulla risultando in esso circa fatti controversi rispetto ai quali si assumano deficienze motivazionali.

8. Ciò premesso, va ricordato che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia, (v.

per tutte, Cass. 71972009, che nella specie, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che si concludeva domandando alla Corte di stabilire “se ai fini della violazione delle norme sul giudicato e del relativo principio “ne bis in idem” è necessario che tra i due giudizi posti in comparazione sussista identità non soltanto soggettiva ma anche soggettiva”, la cui risposta affermativa si traduceva nell’ovvia affermazione, in sè priva di dignità di principio di diritto, che il giudicato esterno si forma soltanto in caso di coincidenza di due domande).

In altri termini il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 6420/2008).

9. Ove si tengano presenti le ragioni della decisione impugnata, risulta chiara l’inadeguatezza del quesito, visto che con esso si chiede alla Corte di ribadire i caratteri generali della subordinazione lavorativa, a fronte di una sentenza che non li ha in alcun modo negati in linea teorica, ma ha semplicemente stabilito che nel caso concreto essi non ricorrevano.

Deve inoltre essere rimarcato, con riferimento alla seconda parte del quesito, che nell’insieme della delle ragioni della decisione impugnata il ruolo della qualificazione formale del rapporto, nel senso dell’autonomia, è assolutamente marginale, come dimostrato sia dalle stesse indicazioni fornite in proposito dalla sentenza, dove tale argomento viene espressamente qualificato come aggiuntivo, che dalla evidente sproporzione fra la lunga disamina delle risultanze istruttorie condotta per circa nove pagine e le poche righe dedicate al profilo in esame. Quindi, sebbene l’affermazione contenuta nella seconda parte del quesito sia in se esatta, essa non è in grado di scalfire il fondamento della sentenza in esame.

10. Quanto al secondo motivo, deve essere ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso che nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass. 16002/2007).

Nel medesimo ordine di idee è stato quindi affermato che in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

(Sez. U, Sentenza n. 20603/2007).

11. Come osservato in precedenza, l’unico quesito è riferibile solo al primo il motivo di ricorso, mentre per il secondo motivo manca l’indicato momento di sintesi.

12. Così stando le cose, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2000 per onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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