Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17774 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO
COLOMBO 177, presso CASA MILILLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato RUGGI’ CARMINE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SUD SIGNAL SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 323/2006 del TRIBUNALE di MATERA, depositata
il 23/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
1. la corte d’Appello di Potenza accogliendo l’appello della Sud Signal s.r.l. ha dichiarato la nullita’ della sentenza del Tribunale, che, pronunziando sulla domanda di M.R., aveva condannato la societa’, rimasta contumace, al pagamento in favore del M. di una determinata somma per crediti nascenti dal rapporto di lavoro fra le parti.
2. La Corte territoriale ha osservato che nella copia notificata alla societa’ il decreto di fissazione dell’udienza di discussione recava una data illeggibile ed ha ritenuto che cio’ fendesse viziata la vocatio in jus, con conseguente nullita’ dell’atto introduttivo e della sentenza.
3. La corte d’appello ha ritenuto infine di dover compensare per meta’ le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo il residuo mezzo a carico del M. e a favore della societa’.
4. M.R. impugna la sentenza nel capo relativo alle spese con un motivo corredato da quesito.
5. Il M. ha anche depositato memoria, pervenuta in data 8 marzo 2010 e percio’ tardiva.
6. La Sud Signal s.r.l. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
7. L’unico motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. deduce anzitutto l’errore nel quale e’ incorsa la sentenza addossando al M., anche se in parte, le spese del primo gradi), pur essendo la societa’ rimasta allora contumace.
8. Questa censura e manifestamente fondata, visto che la mancata costituzione della societa’ dinanzi al Tribunale esclude il verificarsi del presupposto per l’applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1.
9. Con un secondo profilo di censura il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver condannato, sia pur parzialmente, il M. alle spese dell’appello, sebbene la nullita’ della sentenza di primo grado trovasse causa in una vicenda addebitabile non al ricorrente ma all’ufficio.
10. Questa censura e’ invece manifestamente infondata, visto che la vocatio in jus e’ attivita’ ricadente nella esclusiva responsabilita’ della parte e che questa, con l’uso della normale diligenza e’ perfettamente in grado di accorgersi se il decreto che si accinge a notificare alla controparte contenga o no gli elementi necessari per una valida vocatio in jus. – Tra i quali indubbiamente rientra la data dell’udienza di discussione – ed eventualmente di provocare le necessarie rettifiche da parte dell’ufficio o l’emissione di un nuovo provvedimento.
11. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata nel capo riguardante la condanna alle spese del giudizio di primo grado. Va rigettato il secondo motivo. Quanto alle spese, si confermano le statuizioni della sentenza impugnata circa quelle di secondo grado. Vanno invece compensate, per il parziale accoglimento dell’odierno ricorso, per la meta’ quella del presente giudizio, ponendo l’altra meta’ a carico della societa’ intimata, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo; cassa la sentenza impugnata nel capo riguardante la condanna del Ministero alle spese del giudizio di primo grado; rigetta il secondo motivo; conferma le statuizioni della sentenza impugnata quanto alle spese del giudizio di secondo grado.
Condanna la Srl Sud Signal in liquidazione al pagamento di meta’ delle spese di questo giudizio di legittimita’, liquidate per l’intero in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA, compensata l’altra meta’.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010