Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17718 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17718
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI –
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.S. in proprio e nella qualita’ di legale
rappresentante della SNC GOMER DEI F.LLI SCROFANI S.A. &
C,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 73, presso lo studio
dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato BOVE ANTONIO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3 9/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 20/01/09, depositata il 29/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’avvocato Bove Antonio, difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti depositando 1 cartolina postale di avviso
ricevimento che si allega al verbale;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI
Domenico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’opposizione proposta da S.S., in proprio e quale legale rappresentante della Gomer snc, avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del Lavoro contenente la sanzione di L. 93.788.800, per avere violato la L. n. 1369 del 1960, art. 1 sul divieto di intermediazione di manodopera e quindi per avere omesso di comunicare entro cinque giorni alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego in agricoltura l’assunzione di 75 lavoratori. La Corte territoriale accoglieva la eccezione di nullita’ dell’ordinanza ingiunzione sollevata dall’opponente, perche’ non era stato indicato il criterio seguito per pervenire alla determinazione della misura della sanzione, essendosi l’opposto limitato a richiamare genericamente i criteri di cui alla L. n. 689 del 1981, senza dar conto dei criteri applicati nel caso specifico, indicando la somma di L. 1.250.000 a lavoratore senza operare la necessaria “personalizzazione”.
Letto il ricorso proposto dalla Direzione provinciale del lavoro e il controricorso dello S.; Letta la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta fondatezza del ricorso; Letta la memoria depositata dal controricorrente; Ritenuto che le conclusioni di cui alla relazione sono condivisibili;
E’ stato infatti gia’ affermato (Cass. n. 20189 del 22/07/2008, Cass. n. 6901/2009) che “Il contenuto dell’obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2 di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che e’ quello di consentire all’ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione.
Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che e’ ammissibile la motivazione “per relationem” mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, gia’ noto al trasgressore in virtu’ della obbligatoria preventiva contestazione; l’obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioe’ ai criteri adottati dall’autorita’ ingiungente per liquidare l’obbligazione, atteso che al giudice dell’opposizione, eventualmente investito della questione della congruita’ della sanzione, e’ espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge”;
Rilevato che peraltro, nella specie, contrariamente a quanto si assume nella memoria, la Direzione provinciale, costituendosi in primo grado aveva dedotto che, “ai fini della graduazione della sanzione, la stessa viene determinata in L. 93.750.000 ovvero a L. 1.250.000 a lavoratore”, precisando altresi’ che quale elemento di valutazione L. n. 689 del 1981, ex art. 11 era stata considerata la connessione con altre violazioni;
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Reggio Calabria, che decidera’ sul merito della ordinanza ingiunzione opposta.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010