Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17779 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 29/07/2010), n.17779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato PETROCELLI MARIA, giusta mandato
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
PER LA PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 841/2 0 08 della CORTE D’APPELLO di BARI del
3/04/08, depositata il 24/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con ricorso notificato il 30 aprile 2009 B. A.R. ha proposto ricorso per cassazione contro l’Ente per lo Sviluppo per l’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria per la Puglia, Lucania e Irpinia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari pubblicata il 24 aprile 2008;
che l’Ente intimato non si e’ costituito;
che il ricorso e’ tardivo, essendo stato notificato oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., non applicandosi alle controversie di lavoro, come quella di specie, la sospensione dei termini nei periodo feriale (in calce al ricorso v’e’ annotazione UTNEP del 28 aprile 2009).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010