Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17616 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 01/07/2010, dep. 28/07/2010), n.17616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G.R., elettivamente domiciliato in Roma

viale Parioli 43 presso lo studio dell’avv. D’Ayala Valva Francesco

dal quale è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, nonchè

dall’avv. Pier Cesare Tacchi Venturi del Foro di Verona giusta

procura speciale in calce a ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica. ed Agenzia delle Entrale, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 91/15/04, depositata in data 10 dicembre 2004,

della Commissione tributaria regionale del Veneto;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Giovanni

Carleo;

Udita la difesa svolta per conto di parte ricorrente che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza

impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle

spese processuali;

Udito il P.G. in persona del dr. Giampaolo Leccisi che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avvisi di rettifica l’Agenzia delle Entrate di Verona (OMISSIS) contestava a C.G.R., titolare della ditta omonima, un debito ai fini IVA, rispettivamente, di Euro 129.284 per l’anno 1993, di Euro 223.611 per il 1994 e di Euro 141.251 per il 1995, oltre oneri accessori. Gli avvisi si fondavano su un verbale della G. di F. di Verona redatto in esito ad una verifica dalla quale era emerso che il contribuente aveva esercitato l’attività di commercio di auto usate con la ditta Autostop e con la ditta Punto Auto senza aver mai aperto alcuna partita Iva. Il C. presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Verona, la quale respingeva i ricorsi riuniti. Proponeva appello il contribuente ribadendo le tesi esposte in primo grado. L’ufficio resisteva riaffermando le proprie posizioni. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza il C.R. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto della legittimazione passiva, atteso che l’appello presentato dal contribuente fu depositato il 25.1.2002 – data successiva a quella (1.1.2001) di entrata in funzione delle agenzie fiscali – contro la sola Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare al Ministero nel diritto controverso; e che la sentenza qui impugnata fu pronunziata unicamente nei confronti di detta Agenzia, con tacita esclusione del nominato Ministero. Passando al ricorso, proposto nei confronti dell’Agenzia, va osservato che con la prima doglianza deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata perchè la CTR si sarebbe limitata a risolvere la questione relativa alla carenza di motivazione degli avvisi di rettifica richiamando esclusivamente la giurisprudenza di legittimità sul punto senza esaminare i presupposti di fatto contenuti nel processo verbale e senza considerare in particolare che nel processo verbale della G. di F. di Mirano, da cui era derivato quello della G. di F. di Verona, i verbalizzanti avevano scritto che il contribuente aveva “fornito” gli automezzi, usando un verbo il quale non significava che il contribuente avesse svolto l’attività di venditore. La doglianza, riportata nella sua essenzialità, è inammissibile ancor prima che infondata. Ed invero, la doglianza è inammissibile ove si tenga presente che il ricorrente, mediante una censura mossa apparentemente alla sentenza impugnata in quanto la CTR avrebbe rigettato la censura di carenza di motivazione degli avvisi di accertamento senza esaminare i presupposti di fatto del processo verbale, avanza nella realtà delle cose una censura di merito – non consentita in questa sede – rivolta esclusivamente agli avvisi medesimi, in relazione alla loro pretesa carenza di motivazione, attenendo ad apprezzamenti di fatto.

In secondo luogo, la doglianza è altresì infondata perchè, a fronte degli elementi di prova raccolti dalla G. di F. e debitamente evidenziati dalla Commissione di merito nella sentenza impugnata, il ricorrente non è stato in grado di fornire il minimo indizio atto a configurare la sua attività come procacciamento di affari piuttosto che come commercio di auto usate. E’ parimenti inammissibile la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 in relazione agli artt. 2722 e 2697 c.c., secondo cui la C.T.R. avrebbe “trascurato il fatto che la G. di F. ha fornito una personale interpretazione della documentazione rinvenuta, in assenza di riscontri bancari, che potessero evidenziare una attività tipicamente commerciale”. In particolare, la Commissione di merito — cosi continua il ricorrente – avrebbe dovuto rilevare la genericità delle annotazioni contenute nei fogli rinvenuti in sede di accesso domiciliare e nell’elenco di auto, rinvenuto presso la Autostop snc e non avrebbe dovuto valorizzare la dichiarazione di L.S., socio e legale rappresentante della Autostop, trattandosi di dichiarazione proveniente da un soggetto in evidente conflitto di interessi con il ricorrente.

Ed invero, premesso che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità.

Ne consegue che il ricorso nei confronti dell’Agenzia, siccome infondato, deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, rigetta quello proposto nei confronti dell’Agenzia.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 6.100.00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA