Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17546 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 27/07/2010), n.17546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA I.R.C.C.S., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Verona n. 9, presso lo studio dell’Avv. Granozio Romano,

rappresentato e difeso dall’Avv. FINI Lazzarino del foro di Foggia

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 3686/05 della Corte di Appello di

Bari del 19.12.2005/30.12.2005 nella causa iscritta al R.G. n. 36

dell’anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23.06.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Lazzarino Fini per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUCCI

Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 14.05.2003, che aveva riconosciuto a M.M., dipendente inquadrato come operaio ((OMISSIS) livello contratto personale non medico delle strutture sanitari private), l’inquadramento superiore di tecnico di emodialisi ((OMISSIS) livello), deducendo che l’art. 2103 c.c. non sarebbe stato applicabile agli enti ecclesiastici, per i quali avrebbe avuto vigore il principio pubblicistico della copertura di posti di organico a mezzo di concorso pubblico. La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 3086 del 2005 ha rigettato l’appello, escludendo che natura giuridica dell’Ospedale convenuto precludesse l’applicazione dell’anzidetta norma. L’Ospedale propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il M. non si e’ costituito.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 132 del 1968, art. 43, D.P.R. n. 130 del 1969, art. 129, D.P.R. n. 761 del 1979, art. 25.

Sostiene al riguardo che dalle disposizioni normative richiamate e da quelle dell’ordinamento del personale non medico di esso ospedale, di cui si assume la errata applicazione da parte del giudice di appello, scaturisce che il reclutamento del personale non medico deve avvenire soltanto mediante il principio pubblicistico del pubblico concorso.

Da cio’ conseguirebbe la non applicabilita’ al caso di specie dell’istituto della promozione automatica di cui all’art. 2103 c.c. Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale le norme e i principi operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del personale degli enti ecclesiastici ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; tale qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in tal senso, non comporta di per se’ l’applicazione a tali rapporti dei principi dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, ivi compreso quello concernente la necessita’ di assunzione per pubblico concorso, e non preclude, di conseguenza, l’operativita’ delle disposizioni dettate dall’art. 2103 c.c. in tema di promozione automatica alla qualifica superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla legge (cfr. Cass. S.U. n. 14831 dell’8 ottobre 2002; Cass. n. 13345 del 9 giugno 2006; Cass. n. 6064 del 6 marzo 2008 ed altre conformi).

Orbene la Corte territoriale si e’ ampiamente richiamata a tale orientamento e con motivazione immune da vizi logici e giuridici ha ritenuto che nel caso di specie non trovassero applicazione i principi pubblicistici del pubblico concorso, di tal che al M. poteva essere riconosciuto il diritto all’inquadramento nel (OMISSIS) livello del contratto collettivo nazionale del settore, per avere svolto le relativi mansioni per periodo superiore a quello previsto dall’art. 2103 c.c..

3. Neppure fondato e’ il secondo motivo del ricorso, con cui viene dedotta carenza di motivazione in punto di individuazione del contratto applicabile, atteso che il giudice di appello ha fatto preciso riferimento al contratto collettivo nazionale del settore.

4. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituito l’intimato M..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

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