Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17430 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 23/07/2010), n.17430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 906/2009 proposto da:

W.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GONZAGA

37, presso il sig. SALVATORE BATTAGLIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI FRANCESCO Olindo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AGRIGENTO;

– intimato –

avverso il decreto n. 698/2008 del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO,

depositato il 05/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in perSona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Il Giudice di pace di Agrigento, con provvedimento del 5.12.2008, rigettava l’opposizione proposta da W.G. avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Agrigento in data 19.11.2008, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso (recte:

il predetto straniero: n.d.r.) affidato a tre motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Osserva:

1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., deducendo che il decreto di espulsione è stato emesso inaudita altera parte, lamentando altresì che egli aveva chiesto al Questore di Agrigento di essere ascoltato nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, conclusosi con il rigetto dell’istanza di rinnovo, mentre erroneamente il giudice del merito avrebbe ritenuto legittima la mancata audizione, invocando esigenze di celerità del procedimento di espulsione.

Il ricorrente formula, infine, quesito di diritto diretto a conoscere se la giustificazione della mancata audizione in virtù di esigenze di celerità del procedimento di espulsione comporti violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost..

1.1.- Il motivo sembra manifestamente infondato, anche se la motivazione deve essere integrata.

Il decreto di espulsione adottato, come nella specie, ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. cit., non deve costituire oggetto di convalida, nè è previsto che la sua pronuncia sia subordinata alla previa instaurazione del contraddittorio, essendo il diritto di difesa ampiamente ed incisivamente tutelato, mediante l’opposizione disciplinata dagli artt. 13 e 13 bis del T.U. del 1998 (Cass. n. 28858 del 2005; n. 5050 del 2002).

Inoltre, l’esito negativo del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno legittima l’esercizio della potestà espulsiva del Prefetto, salva la facoltà di impugnare innanzi al giudice amministrativo il diniego, non sussistendo poi neppure un rapporto di pregiudizialità tra detto giudizio e quello di opposizione al decreto di espulsione (Cass. n. 2973 del 2008), con la conseguenza che eventuali vizi del procedimento neppure possono costituire oggetto di censura nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione.

In tali termini sono i principi che possono essere enunciati in relazione al quesito di diritto, che rendono manifesta l’infondatezza delle censure, stante l’insussistenza dell’obbligo di instaurare preventivamente il contraddittorio, ai fini dell’emissione del decreto di espulsione e la deducibilità degli eventuali vizi del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno in sede di giudizio di impugnazione del diniego.

2. – Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 26, prospettando che il giudice del merito avrebbe escluso l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 26, comma 7 bis, in quanto, essendo l’atto espulsivo a contenuto vincolato, costituiva oggetto di controllo soltanto l’esistenza dei requisiti di legge che ne imponevano l’adozione.

Ad avviso del ricorrente, egli non versava invece nella situazione disciplinata dal citato art. 26, comma 7 bis, dato che la sentenza penale di condanna era relativa a reati coperti da indulto ed il tribunale di Sciacca aveva rigettato la domanda di applicazione dell’indulto, in quanto egli aveva goduto della sospensione condizionale della pena, istituto più favorevole.

Il mezzo si chiude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

“1. Vero che il Giudice di pace adito non ha effettuato un puntuale controllo circa la sussistenza o l’insussistenza dei requisiti di legge che impongono l’emanazione del decreto di espulsione? 2. Vero che pur in presenza di condanna con provvedimento irrevocabile, il Prefetto di Agrigento e conseguentemente il Giudice di pace hanno erroneamente applicato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 26, comma 7 bis, atteso che nel caso in esame a favore del Sig. W. G. è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con conseguente estinzione del reato alle condizioni di legge? 3. Vero che non sussistevano i presupposti per emettere il decreto di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 26, comma 7 bis?”.

2.1.- Il mezzo sembra in parte manifestamente inammissibile, in parte manifestamente infondato.

In linea preliminare va ribadito l’orientamento consolidato di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, secondo il quale i quesiti di diritto devono consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione possa condurre ad una decisione di segno diverso: ove tale articolazione logico-giuridica manchi, il quesito si risolve in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica.

Il quesito non può, pertanto, consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento del medesimo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre questa Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Ciò vale a dire che deve potersi comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (per tutte, Cass. S.U. n. 3519 del 2008).

Dunque, il quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., è inadeguato, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, quando non sia conferente rispetto alla questione che rileva per la decisione della controversia, quale emerge dall’esposizione del motivo (Cass. S.U. n. 8466 del 2008; n. 11650 del 2008) e quando la sua formulazione non sia precisa (Cass. n. 5471 del 2008; n. 1906 del 2008), ovvero si risolva in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. S.U. n. 11210 del 2008), risolvendosi in un’enunciazione di carattere generale e astratto (Cass. S.U. n. 6420 del 2008).

Il primo ed il terzo quesito in esame sono manifestamente inammissibili, in quanto redatti in difformità da detti principi, essendo palese l’assoluta inadeguatezza di quesiti che si risolvano nella generica domanda sullo svolgimento del corretto esercizio del controllo demandato al giudice del merito, in difetto di ogni indicazione nello stesso dell’errore asseritamene compiuto (ciò si rileva per il primo quesito), oppure nella generica richiesta della sussistenza dei presupposti per la pronuncia del decreto di espulsione (ciò si rileva per il terzo quesito).

Nella restante parte, ed in riferimento al secondo quesito, il mezzo è manifestamente infondato, poichè, in difetto del principio di autosufficienza, il ricorrente neppure ha trascritto il provvedimento di espulsione, per evidenziare l’ipotesi in base alla quale è stato emesso.

Peraltro dalla sintetica narrativa del provvedimento impugnato e dalla generica deduzione contenuta nel ricorso può desumersi che l’espulsione è stata pronunciata per mancato rinnovo del permesso di soggiorno (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), con la conseguenza che ogni contestazione relativa alla correttezza del provvedimento di diniego (quindi, anche della sussistenza dell’ipotesi dell’art. 26, comma 7 bis, cit.), per quanto sopra esposto, avrebbe potuto e dovuto essere denunciata nel giudizio avente ad oggetto detto diniego, non in quello di opposizione al decreto di espulsione.

3.- Il ricorrente, con il terzo motivo, denuncia violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia, deducendo che il giudice di pace ha escluso l’applicabilità dell’art. 19 cit., senza procedere ad un bilanciamento degli interessi in gioco ed a verificare che egli provvede al sostentamento economico della propria famiglia e richiama una sentenza del giudice di pace di Treviso a conforto della propria tesi. Infine, sostiene che la sentenza delle Sezioni unite civili n. 22216 del 2006 avrebbe escluso l’ammissibilità dell’espulsione dell’immigrato clandestino che deve provvedere al sostentamento dei figli e formula i seguenti quesiti di diritto:

“1. Vero che il Giudice di pace adito non ha valutato concretamente la condizione lavorativa e soprattutto familiare e affettiva dell’odierno ricorrente? 2. Vero che nel caso di figli minori conviventi occorre effettuare, seppur in deroga alle disposizioni in materia di immigrazione, un bilanciamento degli interessi in gioco nel singolo caso concreto? 3. vero che l’espulsione dell’immigrato con figli minori e residenti in Italia inciderebbe negativamente sul proprio nucleo familiare e sulla fragilità affettiva e psichica dei figli ancora minorenni?”.

3.1.- Il mezzo sembra in parte manifestamente inammissibile, in parte manifestamente infondato.

Il primo quesito sembra manifestamente inammissibile, in quanto formulato in violazione dei principi sintetizzati nell’esame del secondo motivo, concretandosi in una domanda astratta.

Nella restante parte, le censure sembrano manifestamente infondate.

Il decreto di espulsione è un atto a contenuto vincolato che il Prefetto è obbligato ad emettere in presenza delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e b), la cui adozione non richiede l’accertamento e la valutazione della ricorrenza di ulteriori ragioni giustificative dell’adozione della misura (Cass. n. 3728 del 2009; n. 14585 del 2008; n. 20668 del 2005). L’espulsione non può essere pronunciata nel caso dell’art. 19 di detto D.Lgs., nessuno dei quali è dedotto dal ricorrente come sussistente nella specie, con la conseguenza che il Prefetto non può nè deve valutare la ricorrenza di ragioni ulteriori rispetto a quelle previste da siffatta disposizione (quali la condizione familiare che non integri alcuna delle ipotesi previste dalla norma) Infatti, relativamente alla convivenza con figli minori, è sufficiente ricordare che il divieto di espulsione richiede che questi abbiano la nazionalità italiana, circostanza neppure dedotta nella specie.

Inoltre, la Corte costituzionale, con due pronunce, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui dispone il divieto di espulsione esclusivamente in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge “di nazionalità italiana”, escludendo quindi analogo divieto in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno.

Siffatta conclusione è stata fondata sulla considerazione che il legislatore può legittimamente porre dei limiti all’accesso degli stranieri nel territorio nazionale effettuando “un corretto bilanciamento dei valori in gioco”, esistendo in materia un’ampia discrezionalità legislativa, limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli (ordinanze n. 361 del 2007; n. 158 del 2006; per l’infondatezza della questione concernente lo straniero extracomunitario raggiunto da provvedimento di espulsione, coniugato e convivente con uno straniero extracomunitario titolare di permesso di soggiorno, ordinanza n. 232 del 2001).

Ne consegue che, in difetto della prospettazione dell’esistenza di situazioni previste dall’ art. 19 (salva la facoltà di ottenere il ricongiungimento familiare, qualora ricorrano le condizioni dell’art. 29 di detto D.Lgs., norma neanche qui evocata), le censure sembrano inaccoglibili.

Pertanto, il ricorso può essere trattato, in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono al rigetto del ricorso.

Va aggiunto, peraltro, che le situazioni di cui al terzo motivo, sub 2 e 3, evocano il principio per il quale “la temporanea autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del medesimo, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo essere connessa anche soltanto alla tenerissima età del minore, tenuto conto della grave compromissione all’equilibrio psico-fisico che determina in tale situazione l’allontanamento o la mancanza di uno dei genitori. (Sez. 1^, Sentenza n. 22080 del 16/10/2009, in fattispecie nella quale il minore aveva un’età inferiore all’anno di vita e l’autorizzazione ex art. 31 era stata richiesta dalla madre. Conf. Sez. 1^, Ordinanza n. 823 del 19/01/2010). Pertanto, al rilievo della relazione, secondo cui resta “salva la facoltà di ottenere il ricongiungimento familiare, qualora ricorrano le condizioni dell’art. 29 di detto D.Lgs., norma neanche qui evocata”, va aggiunto analogo rilievo quanto alla salvezza di applicabilità dell’art. 31 T.U.I., in questa sede non invocato.

Nessuna pronuncia va adottata in merito alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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