Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17448 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.G., elett.te dom.ta in Roma, alla via Collina n. 24,
presso lo studio dell’avv. Carlo Annese, rapp.ta e difesa dall’avv.
Fiasco Ernesto, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 124/2008/38 depositata il 29/9/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 8/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da N.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 238/06/07 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) INVIM. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 e “conseguente nullità della cartella di pagamento notificata per pretesa tributaria fuori termine e prescritta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente escluso la necessità della notifica della cartella a tutti i coobbligati.
La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
La censura è comunque infondata non potendo riconoscersi alla N. l’interesse a far valere la eventuale mancata notifica della cartella ad altro coobbligato solidale.
Con secondo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza per nullità della cartella di pagamento. La CTR avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità al caso in esame del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.
La censura è infondata. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 il credito della amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. Tale termine si riferisce all’ipotesi, quale quella in esame, in cui la definitività dell’accertamento consegua alla mancata impugnazione dell’atto impositivo notificato al contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 8998 del 16/04/2007).
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento.
La censura è inammissibile in quanto non risulta proposta precedentemente; peraltro la stessa è infondata in quanto, ai sensi del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoti consegnati agli agenti della riscossione prima del 1/6/2008 – quale quella in esame – non è causa di nullità delle stesse.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 350,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 350,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010