Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17458 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Brindisi, con provvedimento n. R.G. 1008/07 del 3.11.09, depositato
il 4.11.09, nel procedimento pendente fra:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI;
REGIONE PUGLIA, V.A., COMUNE DI CAROVIGNO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO
Rosario Giovanni.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali riassumeva, davanti al tribunale di Brindisi, il giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace di San Vito dei Normanni, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio emessa dal tribunale di Lecce con sentenza del 23.11.2006, sul rilievo che il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 prevede la competenza del foro erariale solo per gli appelli avverso le sentenza del pretore e del tribunale senza alcuna menzione degli uffici del giudice di pace.
Il tribunale di Brindisi, davanti al quale il giudizio era stato riassunto – come piu’ sopra indicato -, richiedeva regolamento d’ufficio della competenza, con ordinanza, in sede di scioglimento di riserva di cui all’ud. Del 27.10.2009, in data 3 – 4.11.2009.
Il regolamento di competenza d’ufficio e’ inammissibile.
Anche per il regolamento d’ufficio valgono le preclusioni alla sua rilevabilita’ di cui all’art. 38 c.p.c..
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 del codice di rito possono, infatti, essere sollevate non oltre la prima udienza di trattazione (Cass, 22.8.2006 n. 18240; cass.ord. 19.1.2007 n. 1167; cass.ord. 13.6.2008 n. 15910).
Nella specie, il tribunale ha sollevato il conflitto con regolamento d’ufficio, in relazione alla competenza per territorio inderogabile di cui all’art. 25 c.p.c. e al R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 soltanto dopo alcune udienze di trattazione; quindi tardivamente, quando gia’ la preclusione al suo rilievo si era maturata.
Al che consegue che la competenza resta radicata davanti al Tribunale di Brindisi”.
La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il regolamento di competenza d’ufficio deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010