Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17269 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. GARLATTI ALESSANDRO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale,

Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RASPANTI RITA,

LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

4.11.08, depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE; udito

l’Avvocato;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 12 gennaio 2009, la Corte di appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta da M.G. nei confronti dell’INAIL, avverso la decisione del Tribunale di Monza, che aveva disatteso la domanda dalla stessa avanzata, di riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente o, in subordine, all’indennizzo per danno biologico, oltre all’indennità per inabilità temporanea, derivanti dall’epatite HCV asseritamente contratta per punture di aghi e tagli alle dita subiti nell’anno 1991, nell’espletamento delle mansioni di infermiera presso l’USL n. (OMISSIS) di (OMISSIS).

Il giudice del gravame, prestando adesione alla consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto la mancanza di prove sufficienti per affermare un rapporto causale certo o altamente probabile fra la malattia denunciata e i due infortuni subiti nel 1991; ha infatti evidenziato che la M., oltre ad essere risultata positiva all’epatite di tipo B dal 1989, ancor prima di iniziare l’attività lavorativa come infermiera presso l’ospedale (OMISSIS), presentava, secondo gli accertamenti ematochimici richiamati dal consulente tecnico di ufficio e risalenti al settembre 1989, sofferenza ematica di entità tale da avvalorare la tesi della effettiva esistenza già prima del 1991, anche della epatite C. Per la cassazione della sentenza la soccombente ha proposto ricorso, con due motivi, cui l’INAIL ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata quindi redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2 (primo motivo) e “violazione e omessa motivazione in ordine al principio di causalità travisamento di fatto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5” (secondo motivo).

Sostiene l’errore in cui è incorso il consulente tecnico di ufficio, laddove ha dato per scontato che la presenza dell’epatite B comporti anche quella dell’epatite C, e cita letteratura scientifica nel senso contrario. Addebita al giudice del merito di non avere considerato, ai fini del nesso causale fra gli infortuni lamentati e l’epatite C, che non erano state dimostrate altre probabili cause che l’avessero potuto determinare, in tal modo trascurando l’attività professionale di essa ricorrente ed il contatto quotidiano con strumenti e con rifiuti a rischio, quali aghi, siringhe etc, queste sì incidenti con un elevato grado di probabilità sul determinismo della patologia denunciata. Lamenta infine che la Corte territoriale non abbia proceduto alla rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, per la prevalenza del dato epidemiologico e statistico del rischio lavorativo ed infortunistico su altre possibili cause della trasmissione dell’agente virale in questione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è osservato che l’errore scientifico attribuito dalla ricorrente al consulente tecnico di ufficio, ove effettivamente sussistente, non ha alcuna influenza sulla sentenza impugnata, non risultando in questa l’affermazione che la presenza dell’epatite B comporti anche quella dell’epatite C. La Corte territoriale ha sottolineato, invece, con statuizione non censurata, come la sofferenza epatica riscontrata alla odierna ricorrente in epoca anteriore agli infortuni sul lavoro lamentati (punture da aghi infetti e contatto con rifiuti a rischio), con valori riferiti a SGOT e AGPT superiori alla norma, avvalorasse la tesi che la lavoratrice già da quell’epoca era affetta da epatite C, e tanto è sufficiente ad escludere la probabilità della derivazione della medesima malattia dagli eventi infortunistici indicati a sostegno della pretesa dedotta in giudizio.

Si è altresì rilevata l’Inammissibilità della doglianza concernente la mancata rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la quale non può essere disposta a fini puramente esplorativi per ricercare circostanze di fatto, da cui la parte intende ricavare elementi di giudizio a suo favore.

Il Collegio condivide queste osservazioni, alle quali peraltro la ricorrente non ha replicato.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste, per il criterio della soccombenza, a carico della ricorrente, non sussistendo prova delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 e qui da applicare, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con ricorso depositato nell’anno 2004, successivamente cioè all’entrata in vigore della modifica innanzi citata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’INAIL, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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