Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17464 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

2 – Scala B – interno 2, presso lo STUDIO SEMINARA &

ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SEMINARA DARIO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avv. BARLETTELLI Patrizia,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. SERGIO ANZALDI,

giusta mandato alle liti a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

2, Scala B, interno 2, presso lo studio SEMINARA &

ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avv. SEMINARA Dario, giusta procura

speciale alle liti a margine del ricorso introduttivo;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1025/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

15.7.09, depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. B.C. ha proposto ricorso per cassazione contro D.S. avverso la sentenza del 23 luglio 2009 pronunciata inter partes in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Catania, in una controversia avente ad oggetto un’opposizione da lui proposta avverso un decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania emesso nei suoi confronti su ricorso del D..

Al ricorso, che prospetta un motivo in via principale ed altro in via subordinata, ha resistito con controricorso il D., svolgendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale, cui il B. ha resistito con controricorso.

2. Essendo sia il ricorso principale sia quello incidentale soggetti alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere decisi con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il B. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis sono state svolte le seguenti testuali considerazioni:

“… 3. – Il ricorso principale appare inammissibile, in quanto proposto senza l’osservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. Infatti, al requisito dell’esposizione sommaria dei fatti della causa il ricorso ha inteso assolvere attraverso l’assemblaggio in sequenza della fotocopia del ricorso monitorio, del decreto ingiuntivo, dell’atto di opposizione, della comparsa di risposta, della sentenza di primo grado, di quattro pagine riproducenti i motivi di appello ed in fine della sentenza impugnata. Tale assemblaggio in copia fotostatica degli atti processuali (salvo che per le pagine indicate) e’ inidoneo ad assolvere al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 (si vedano: Cass. sez. un. n. 16628 del 2009; Cass. (ord.) n. 23393 del 2009).

3.1. – In via del tutto subordinata, se fosse – in ipotesi denegata – superabile la causa di inammissibilita’ appena evidenziata, entrambi i motivi di ricorso principale si dovrebbero reputare inammissibili perche’ non si fanno carico di criticare la motivazione che sulla questione che essi propongono, afferente all’essere stati riconosciuti interessi convenzionali con violazione di norme del procedimento, ha esposto la Corte territoriale (si veda, sulla necessita’ che il motivo di ricorso per cassazione si risolva in una critica della motivazione della sentenza impugnata, Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

4. – A sua volta, il ricorso incidentale – che prospetta come unico motivo “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, 2702 c.c. e dell’art. 198 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione di legge e difetto di motivazione” – appare inammissibile perche’ non ha osservato il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 atteso che esso si fonda sulle risultanze della C.t.u. espletata in primo grado, di una c.t.p. e di documenti, dei quali non si indica se e dove sarebbero stati prodotti in questa sede (per i documenti, si veda, ex multis, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; per la c.t.u., Cass. (ord.) n. 26266 del 2008; da ultimo, sull’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 a proposito degli atti processuali, si veda Cass. n. 4201 del 2010).

Inoltre, per quanto attiene alla deduzione del vizio di motivazione, l’esposizione del motivo non risulta articolata nemmeno con espressioni idonee ad individuare formalmente (cioe’ riecheggiandoli) il o i fatti controversi cui si riferisce il vizio e le ragioni per le quali il vizio sarebbe decisivo, si’ da integrare il paradigma dell’art. 366 c.p.c., n. 5.

5. Entrambi i ricorsi, dunque, dovrebbero dichiararsi inammissibili.”.

2. Il Collegio preliminarmente riunisce il ricorso incidentale a quello principale in seno al quale e’ stato proposto.

3. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle deduzioni svolte dal ricorrente B. nella sua memoria.

Quanto al rilievo di violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorrente principale assume, richiamando il principio di diritto di cui a Cass. sez. un. n. 16628 del 2009, che esso non verrebbe in rilievo nella specie, perche’ il ricorso non avrebbe soltanto assemblato gli atti, ma avrebbe riprodotto una narrativa della vicenda processuale ed accennato all’oggetto della pretesa, ipotesi nella quale le stesse Sezioni Unite hanno escluso che l’assemblaggio determini l’inammissibilita’ di cui alla citata norma.

Senonche’, la memoria non offre alcuna indicazione della parte di ricorso in cui si rinverrebbe quanto dalle Sezioni Unite considerato avere quella rilevanza.

Il Collegio, inoltre, ancorche’ a questo punto appaia superfluo, che nemmeno il secondo rilievo di inammissibilita’ indicato nella relazione e’ stato criticato efficacemente nella memoria, perche’ in essa ci astiene dallo spiegare, con opportuni riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, come di essa il ricorso si sarebbe fatto carico.

6. Conclusivamente entrambi i ricorsi debbono dichiararsi inammissibili.

L’esito comune dei due ricorsi e, quindi l’esistenza a carico di ognuno dei ricorrenti di una ragione di soccombenza nei confronti dell’altro, induce a ravvisare giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

 

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