Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17312 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17312
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.A., rappresentato e difeso, per procura speciale
in calce al ricorso, dagli Avvocati Furnò Luigi e Bellardita Alfio,
elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 13, presso lo
studio dell’Avvocato Ricci Alessandro;
– ricorrente –
contro
GEPA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocato Leonti Salvatore per procura
speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in
Roma, via di Villa emiliani n. 24, presso lo studio dell’Avvocato
Carpitelli Francesco;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 2013/08,
depositata in data 11 dicembre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, il quale nulla ha osservato in ordine
alla relazione ex art. 380-bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che A.A. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 2013 del 2008, depositata in data 11 dicembre 2008, con la quale il Giudice di pace di Siracusa lo ha condannato al pagamento, in favore di GEPA s.r.l. della somma di Euro 35,31, oltre interessi legali dalla domanda, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 210,00;
che la domanda si riferiva alla richiesta di pagamento della suindicata somma, per avere esso ricorrente parcheggiato l’autovettura di sua proprietà all’interno della zona delimitata dalle strisce blu, senza esporre il biglietto orario di pagamento, e il Giudice di pace la ha ritenuta fondata sulla base delle prove documentali e testimoniali offerte dalla società attrice;
che il ricorrente articola cinque censure di violazione di legge (art. 116 c.p.c.; art. 201 C.d.S.) e carenza di motivazione ed errata valutazione delle risultanze istruttorie;
che la GEPA s.r.l. resiste con controricorso, illustrato da memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso sia per mancanza dei quesiti di diritto, sia perchè proposto avverso sentenza che, essendo stata depositata dopo il 1 marzo 2006, doveva essere impugnata con appello;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. , è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.
Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata in data 3 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perchè il ricorso è inammissibile.
Esso, infatti, è rivolto avverso una sentenza che, essendo stata pronunciata e depositata dopo il 1 marzo 2006, deve ritenersi, a seguito della modificazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, soggetta ad appello e non anche a ricorso per cassazione. In ogni caso, difetta anche la enunciazione dei quesiti di diritto e la specifica indicazione dei fatti controversi, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.”;
che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010