Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17338 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17338
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
a motivazione semplificata sul ricorso 23980/2008 proposto da:
G.D. (RICORSO NON NOTIFICATO);
– ricorrente –
contro
QUESTURA DI BOLZANO;
– intimata –
avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di BOLZANO, depositata il
06/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 6 agosto 2008, il Giudice di pace di Bolzano ha respinto il ricorso proposto da G.D. contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, in data 13 giugno 2008, dal Questore della Provincia di Bolzano.
Per la cassazione del decreto ricorre il Signor G.D., con atto depositato il 13 ottobre 2008, non notificato.
Il collegio in camera di consiglio ha stabilito che la sentenza sia redatta a motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, non notificato alla controparte, è inammissibile. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010