Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17339 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
a motivazione semplificata sul ricorso 24427/2008 proposto da:
S.X., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,
presso l’avvocato ARTURO SALERNI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GAZZI Flavio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MILANO, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI
MILANO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliati
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il
25/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato SALERNI ARTURO (delega) che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 25 giugno 2008, il Giudice di pace di Milano ha respinto il ricorso proposto da S.X. contro il decreto di espulsione emesso in data 25 marzo 2008 nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Milano, motivato con la sottrazione ai controlli di frontiera, e con la perdita di validità del visto d’ingresso a causa della documentazione falsa. Il ricorrente aveva chiesto un permesso di soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 22, comma 11, nell’ambito del riesame delle istanze di regolarizzazione delle situazioni di lavoro previste dal D.L. n. 195 del 2002, convertito in legge dalla L. n. 222 del 2002. Il giudice ha ritenuto che il visto d’ingresso e gli altri requisiti fossero stati ottenuti con la produzione di documentazione falsa, e ha osservato che il permesso di soggiorno greco era stato indicato solo dopo la contestazione della falsità dei documenti.
Per la cassazione del decreto ricorre il signor S.X., con atto notificato il 9 ottobre 2008, per due motivi.
Il Prefetto della Provincia di Milano e il Questore della Provincia di Milano, rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato, resistono con controricorso notificato il 7 novembre 2008.
Il collegio in camera di consiglio ha stabilito che la sentenza sia redatta a motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, proposto contro un provvedimento depositato il 25 giugno 2008, contiene due motivi. Il primo, per violazione di norme di diritto, non è seguito dalla formulazione del quesito di diritto, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, ed è pertanto inammissibile.
Il secondo motivo, per vizio di motivazione, è a sua volta carente della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe omessa o contraddittoria, o le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010