Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17369 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Societa’ di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 117, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.P.E.;

– intimato –

e sul ricorso n. 6518/2007 proposto da:

L.P.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARDILLO ANTONIO MARIA, giusta delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Societa’ di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce

alla copia notificata del controricorso e ricorso incidentale;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 913/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/10/2006 R.G.N. 913/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per improcedibilita’ ex art. 369

c.p.c., in subordine rigetto, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 9 gennaio 2007, l’INPS ha chiesto con un unico motivo l’annullamento della sentenza pubblicata il 10 ottobre 2006, con cui la Corte d’appello di Messina aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale della medesima citta’, che aveva accolto l’opposizione proposta da L.P.E. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) relativa a contributi a percentuale della gestione commercianti INPS per gli anni 1985 e 1990.

Trattandosi di contributi previdenziali relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335 (17 agosto 1995), richiesti per la prima volta dall’INPS con lettera raccomandata ricevuta il 20 dicembre 1995, la Corte territoriale ha ritenuto che la prescrizione fosse quinquennale, a norma dell’art. 3, comma 9, lett. b) e comma 10 della legge citata e quindi gia’ decorsa al momento del preteso atto interruttivo rappresentato dalla citata richiesta del 20 dicembre 1995.

Col ricorso per cassazione, l’INPS (in proprio e quale rappresentante della S.C.CI. s.p.a.) sostiene una diversa interpretazione della legge citata, secondo cui rimarrebbe decennale la prescrizione dei contributi antecedenti la data del 17 agosto 1995 nel caso in cui intervengano nel corso di essa atti interruttivi fino alla data del 31 dicembre 1995.

Formula pertanto il seguente quesito di diritto: “Se il termine di prescrizione decennale dei contributi previdenziali maturati antecedentemente alla data del 17 agosto 1995, momento di entrata in vigore delle L. n. 335 del 1995, rimane fermo anche quando l’ente previdenziale abbia compiuto atti interruttivi nel periodo dal 17 agosto al 31 dicembre 1995”.

Nel controricorso, L.P.E. deduce l’improcedibilita’ del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. in quanto l’ente ricorrente non avrebbe depositato copia della sentenza notificata impugnata nel termine di venti giorni dall’ultima notifica nonche’ ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., in ragione della pretesa tardivita’ del ricorso, notificato solo in data 9 gennaio 2007 a seguito della notifica della sentenza all’INPS avvenuta il 27 ottobre 2006.

Nel merito, il controricorrente sostiene l’infondatezza della tesi difensiva dell’INPS. Con contestuale ricorso incidentale subordinato, L.P.E. deduce l’omessa motivazione della sentenza in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Il L.P. avrebbe dedotto e provato in giudizio di avere pagato regolarmente le somme richieste dall’INPS, ma la dichiarazione di prescrizione avrebbe di fatto comportato l’omissione di ogni pronuncia in proposito da parte dei giudici di merito sia di primo che di secondo grado, ancorche’ sul punto vi fossero in giudizio, secondo il ricorrente incidentale, risultanze documentali di sostegno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto la medesima sentenza.

2 – Le deduzioni di improcedibilita’ del ricorso sono manifestamente infondate.

La prima, risultando dagli atti – che questa Corte e’ autorizzata ad esaminare in ragione del tipo di censura di vizio in procedendo svolta – che la copia notificata della sentenza impugnata e’ stata depositata in cancelleria, unitamente al ricorso per cassazione, in data 25 gennaio 2007, pertanto all’interno del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. di venti giorni dalla notificazione del ricorso medesimo, avvenuta il 9 gennaio 2007.

Quanto alla seconda, risulta dagli stessi atti prodotti dal controricorrente che la sentenza e’ stata notificata una prima volta in data 27 ottobre 2006 direttamente all’INPS, in persona del suo legale rappresentante e una seconda in data 7 dicembre 2006 all’avv. Patrizia De Luca quale difensore costituito dell’Ente.

Poiche’ il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione della sentenza di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 decorre (ex art. 326 c.p.c.) unicamente dalla notifica della sentenza al procuratore costituito (arg. art. 330 c.p.c.), il ricorso per cassazione notificato nel caso di specie dall’INPS in data 9 gennaio 2007 avverso la sentenza notificata al suo procuratore costituito in data 7 dicembre 2006 e’ tempestivo.

3 – Nel merito il ricorso principale e’ fondato, con assorbimento di quello incidentale.

A norma della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10 (avente ad oggetto la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”):

“9 – Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie… A decorrere dal 1 gennaio 1996, tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10 – I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative al periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia’ compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.”.

L’interpretazione di tale disposizione di legge ha dato luogo a notevoli problemi interpretativi, tra i quali anche quello relativo alla eventuale efficacia interruttiva delle richieste di pagamento dei contributi effettuate dall’INPS successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 (17 agosto 1995) e il 31 dicembre del medesimo anno, essendo viceversa indiscutibile e non discussa tale efficacia interruttiva con riferimento ad analoghi atti intervenuti prima della data di entrata in vigore della legge.

Sull’argomento, si era formato nel tempo, come prevalente presso questa Corte, un orientamento interpretativo che sosteneva l’efficacia interruttiva degli atti comunque comunicati entro il 31 dicembre 1995 (cfr., ad es. Cass. sentt. nn. 3213/01, 46/04, 3846/05, 5622/06, 26621/06; contro, Cass. n. 3484/07), orientamento divenuto poi uniforme a seguito dell’intervento delle sezioni unte di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale, con la sentenza 4 marzo 2008 n. 5784 (cfr, ad es. le successive sentt. nn. 24040/08, 24589/08, 73/09, 1583/010).

In particolare, e’ stato ritenuto, attraverso l’analisi del dato testuale nonche’ degli scopi perseguiti dalla nuova disciplina, che col disporre la riduzione del termine da decennale a quinquennale, con una sorta di “effetto annuncio”, solo dal 1 gennaio 1996, il legislatore dell’agosto 1995 ha evidentemente inteso conservare all’INPS la possibilita’ di mantenere il regime prescrizionale decennale per i contributi pregressi, adottando nel periodo intermedio, che va dalla data di entrata in vigore della (L. 17 agosto 1995) al 31 dicembre 1995, atti interruttivi oppure iniziando idonee procedure.

Il collegio intende qui confermare tale risultato ermeneutico, non rilevando nelle difese del controricorrente argomenti che non siano stati gia’ confutati dalla precedente giurisprudenza di questa Corte e comunque sufficienti per un revirement della stessa.

Va pertanto ribadito il principio di diritto per cui il diritto degli enti previdenziali ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 si prescrive in cinque anni dal 1 gennaio 1996, mentre e’ applicabile la precedente prescrizione decennale se siano stati compiuti dall’ente atti interruttivi entro il 31 dicembre 1995.

Il ricorso principale va quindi accolto: avendo infatti l’INPS effettuato atti interruttivi della prescrizione del diritto azionato quantomeno con la richiesta ricevuta dal resistente in data 20 dicembre 1995 (oltre ad altra del 19 ottobre 2005, di cui da atto lo stesso controricorrente), nel caso in esame la prescrizione e’ rimasta decennale.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, anche per l’accertamento dell’eventuale pagamento del debito come a suo tempo dedotto dal L.P. e oggetto del ricorso incidentale, pertanto assorbito.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e accoglie quello principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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