Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17108 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 21/07/2010), n.17108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –

Dott. BERNARDI Sergio – Consiglie – –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA

9/10, presso l’avvocato MANNOCCHI MASSIMO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LONGHI PELLETTERIE DI BRUNO LONGHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO

(c.f. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore giudiziale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso

l’avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MENONI RENZO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 471/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. LUCISANO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato F. DOTTO, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 26 gennaio 1996, la Longhi Pelletterie di Bruno Longhi S.r.l., in concordato preventivo, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parma la Banca Agricola Mantovana, Societa’ Cooperativa a r.l., per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 130.534.530, per effetti presentati, con distinta per accredito salvo buon fine, ed incassati dalla Banca dopo l’omologa del predetto concordato.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Banca chiedeva il rigetto della domanda.

Veniva disposta ed espletata C.T.U. contabile.

Con sentenza 22 maggio 2002, il Tribunale di Parma rigettava la domanda dell’attrice.

Interponeva appello Longhi Pelletterie S.r.L. con citazione notificata il 7-4-2002, per carenza di valutazione delle risultanze istruttorie e falsa applicazione di legge. Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 28-1-2004, accoglieva l’appello, condannando la Banca a pagare all’appellante la somma di Euro 67415,46.

Ricorre per cassazione la Banca, con un unico motivo.

Resiste, con controricorso, la Societa’ appellata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, la Banca Agricola Mantovana lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonche’ illogicita’ della sentenza impugnata.

Afferma, in particolare, la ricorrente che erroneamente il Giudice a quo non aveva considerato il criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c. in ordine alle scritture private inter partes (moduli predisposti dalla Banca e sottoscritti dal cliente) da cui emergeva con chiarezza che l’anticipazione salvo buon fine relativa ad alcuni effetti presentati dalla Longhi Pelletterie S.r.L. aveva comportato la cessione dei relativi crediti alla Banca, giustificando l’incasso da parte di essa, nonostante il concordato preventivo della Societa’.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 13777 del 2007; n. 22899 del 2006), l’interpretazione della volonta’ dei contraenti costituisce valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede.

Ne’ potrebbe affermarsi che il Giudice a quo non abbia considerato il criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c. Con motivazione adeguata e non illogica, la sentenza impugnata chiarisce che i moduli predisposti dalla Banca, di cui il cliente si serviva per presentare gli effetti su un conto di “transito”, ed ottenere, salvo buon fine, l’accredito e l’anticipo sul conto ordinario, non recavano, nella facciata sottoscritta, alcun riferimento alla cessione del credito;

la condizione relativa alla cessione, stampata sul retro, non era sottoscrittale appariva dunque “inutilizzabile”. Neppure il modulo predisposto dalla Banca, e sottoscritto in data 14-12-1991 dalla Societa’, e che conteneva la clausola di cessione dei crediti – precisa ulteriormente il Giudice a quo – e’ utilizzabile, in quanto non vi e’ alcuna prova che tale modulo generale si riferisse specificamente alle operazioni effettuate, per cui e’ causa.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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