Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16945 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 20/07/2010), n.16945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2094/2009 proposto da:
V.B. quale erede universale di V.D.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato CALVETTA Domenico, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE DE LUCA, giusta mandato alle liti a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.R.F. (nata il (OMISSIS)), D.R.C. (nata
il (OMISSIS)), C.R., D.R.P.A., DE.RI.
F. (nata il (OMISSIS)), DE.RI.RE., D.R.P.
R., d.r.f. (nata il (OMISSIS)), D.R.
C. (nata il (OMISSIS)), D.R.A., D.R.
G., P.M.T., tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato ROMBOLA’
ANTONINO, rappresentati e difesi dall’avvocato CHIAPPALONE Saverio,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 334/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 25.3.08, depositata il 26/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA
CICCOLO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
he nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Con la sentenza impugnata viene confermata la decisione di primo grado di rigetto della domanda di accertamento della proprietà di un fondo, per intervenuta usucapione, proposta dal dante causa dell’attuale ricorrente.
Il ricorso, con cui si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione, appare inammissibile in quanto non contiene nè la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, nè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (art. 366 bis c.p.c., comma 2). Esso si rivela dunque inammissibile (…).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010