Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16872 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 19/07/2010), n.16872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 26680 del Ruolo Genera. e degli affari

civili dell’anno 2006, proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Benedetto Croce n. 49, presso l’avv. Fabio Righetti e rappresentata e

difesa dall’avv. PRUDENZANO Giuseppe, per procura a margine del

controricorso;

– ricorrente –

contro

F.C., rappresentato e difeso, per procura a margine

del ricorso, dall’avv. DOSI Gianfranco e presso lo stesso

elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 257;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, Sez. Pers. e

Fam., n. 2604, del 16 marzo – 31 maggio 2006.

Udita, all’udienza del 22 giugno 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte.

Uditi l’avv. Dosi, per il controricorrente, e il P.M. Dr. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza di cui in epigrafe, nel processo di separazione giudiziale dei coniugi, F.C. e R. S., la Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente gli appelli delle parti, addebitando la separazione al marito, la cui condotta aveva dato luogo alla intollerabilità della prosecuzione della convivenze:, come chiesto in via incidentale dalla moglie, e regolando il diritto di visita del padre al figlio minore D. affidato alla madre, con incremento degli incontri settimanali tra padre e figlio e ampliamento del periodo di vacanze da trascorrere insieme, come domandato in via principale dal F., di cui erano respinte le domande di revoca dell’affidamento alla madre e dell’assegnazione alla stessa della casa familiare, compensando le spese del grado.

In particolare la Corte di merito, sulla base delle risultanze dei procedimenti penali a carico del F., riteneva che, nonostante l’archiviazione di alcuni di essi e il mancato passaggio in giudicato delle sentenze di condanna, dagli atti di essi emergesse comunque una condotta violenta dell’uomo in danno della moglie e della figlia, da considerare causa del fallimento della vita coniugale.

La relazione in atti del c.t.u. evidenziava un rapporto affettuoso del minore con il padre che consentiva l’incremento dei rapporti tra i due con maggiori incontri tra loro e l’aumento dei perioda di vacanza comune; era però confermata l’assegnazione della casa familiare alla R. affidataria del minore.

Non essendo credibile la documentazione fiscale del F. che evidenziava una riduzione delle sue entrate rilevante, nonostante egli continuasse la sua attività di compravendita di preziosi, era confermato l’assegno mensile a suo carico per L. 1.200.000 per il mantenimento dei figli.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso di due motivi la R. cui resiste, con controricorso, il F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 155 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anche per violazione del contraddittorio.

Deduce la R. che la regolamentazione del diritto di visita del padre al figlio D., con il disposto aumento degli incontri tra loro ed il prolungamento dei periodi di vacanza da trascorrere insieme, è incompatibile sul piano logico con i comportamenti deplorevoli, di violenza e sopruso, dell’uomo, per i quali la Corte di merito gli ha addebitato la separazione.

Al F., condannato per maltrattamenti in famiglia in primo grado e, in appello, per lesioni ai due figli D. e P., in danno della quale aveva compiute anche atti sessuali, come risulta dai procedimenti penali, definiti dal Tribunale di Roma o ancora in corso, è stato consentito di avere più incontri con il figlio D..

Pur risultando dagli atti le condotte fraudolente e violente dell’uomo in danno della moglie e del figli, in ragione delle quali il P.M. presso il Tribunale per i minori aveva giustamente chiesto fosse impedito ogni contatto del padre con i figli, è stato accolto l’appello del F. sull’Incremento dell’esercizio del suo diritto di visita al minore D..

Con la sentenza oggetto di ricorso. La Corte d’appello di Roma ha consentito più frequenti incontri e rapporti tra padre e figlio minorenne, sulla base delle conclusioni del c.t.u. che ha affermato l’opportunità di tali maggiori relazioni, pur avendo le indagini mediche e psichiche sul F. evidenziato la natura violenta dell’uomo nei suoi rapporti con i familiari, per la quale la moglie aveva dovuto più volte intervenire in difesa dei figli, con accentuazione della conflittualità tra i coniugi, ostativa di per sè ad ogni incremento del diritto di visita.

Il duplice quesito di diritto conclusivo dì tale motivo di ricorso chiede se, in ottemperanza al dettato dell’art. 155 c.c., il giudice, nel decidere in ordine alla possibilità del genitore non affidatario di visitare o avere con sè, anche temporaneamente, il figlio minore, deve accertare che la personalità ed i comportamenti del genitore non possano costituire un pericolo per la salute psicofisica del minore e per il suo normale sviluppo, e se, in caso di risposta affermativa al primo quesito, il giudice, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve esaminare tutto il materiale probatorio offerto dalle parti e le risultanze processuali, onde escludere o accertare l’esistenza di qualsiasi pericolo che possa pregiudicare l’interesse morale e materiale del minore.

1.2. Si lamenta con il secondo motivo il mancato accoglimento dalla Corte di merito della richiesta della R. di aumento dell’assegno stabilito in primo grado, deducendosi il mancato esame dì documenti che avrebbe dato luogo ad una motivazione omessa o insufficiente della decisione.

L’affermazione della Corte di merito, per la quale non sussistono “elementi idonei a giustificare un aumento” delle somme da corrispondere alla R. è per questa un assioma indimostrato, per avere ella fornito alla Corte d’appello la prova della fondatezza della sua domanda, avendo richiamato la imputazione a carico del F. di avere falsamente dichiarato, come procuratore della moglie venditrice e contestuale acquirente di un usufrutto di immobile, di avere già pagato alla moglie L. 202.020.000, a titolo di corrispettivo di tale vendita.

Il F., sentito come imputato nel processo sui fatti ora richiamati, aveva affermato di aver potuto acquistare nel 1989 una casa occupata, smobilizzando azioni di cui era proprietario, per recuperare quanto doveva pagare alla moglie; lo stesso percepisce pure il reddito di una casa di cui è usufruttuario e, prima della separazione, versava per le esigenze della famiglia ogni mese una somma corrispondente agli attuali Euro 1.400.000, per cui può presumersi una sua capacità reddituale e patrimoniale compatibile con un aumento ad almeno Euro 1.400,00 mensili.

Si sarebbe comunque dovuto procedere agli accertamenti fiscali inutilmente chiesti dalla R., per accogliere il suo motivo di appello sull’aumento dell’assegno.

I due quesiti finali del motivo di ricorso sono i seguenti: “1) se, in caso di separazione dei coniugi, il giudice, onde decidere sulla concessione e misura dell’assegno da versarsi all’altro coniuge, è tenuto ai sensi dell’art. 115 c.p.c., ad esaminare le prove e le informazioni economiche offerte dalle parti, e 2) se il giudice, richiesto dalla parte, nel non disporre l’accertamento della polizia tributaria di cui all’art. 155 c.c., u.c., è tenuto a dare un giudizio critico o di insufficienza delle prove o informazioni economiche offerte dalla parte istante.

2. I due motivi di ricorso possono essere esaminati insieme e devono ritenersi ambedue inammissibili, come appare chiaro dalla lettura dei quesiti conclusivi, assolutamente generici e come tali inidonei a consentire la decisione nella fattispecie concreta.

Come è giurisprudenza ormai consolidata di questa Suprema Corte, il quesito di diritto, per assolvere alla funzione che gli è propria, deve contenere, a pena di inammissibilità, la sintetica indicazione della fattispecie concreta alla quale è riferito, della regola di diritto ad essa applicata dal giudice dì merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto applicarsi nella specie, onde è inammissibile il ricorso sorretto da quesito del tutto inidoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla controversia (v. per tutte Cass. 2009 n. 11097; 2009 n. 7197; 2009 n. 8463; 2009 n. 4556; 2009 n. 4044).

E’ altresì noto che il motivo di ricorso diretto a prospettare vizi motivazionali deve concludersi con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che pur libero da rigidità formali contenga la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 2009 n. 4589; 2009 n. 4556; S.U. 2008 n. 25117; S.U. 2008 n. 16528).

I quesiti sopra riportati non rispondono a tali requisiti, in quanto formulati in termini assolutamente generici, del tutto sganciati dalla fattispecie concreta e privi di riferimento alla norma di diritto asseritamente violata ed sulla diversa regola applicabile.

Anche il richiamo alla violazione delle norme processuali di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., appare inidoneo ad integrare un valido quesito di diritto, per la genericità del preteso omesso esame di non meglio precisate “prove e informazioni offerte dalle parti”.

3. In conclusione il ricorso deve dichiararsi inammissibile e, per la soccombenza, le spese della presente fase di legittimità devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

 

 

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