Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16873 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 19/07/2010), n.16873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui. ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 34639 e 2547, rispettivamente

del Ruolo Generale degli affari civili degli anni 2006 e 2007,

proposti da:

C.S., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Pacuvio

n. 34, presso l’avv. ROMANELLI Guido, che la rappresenta e difende,

con l’avv. Tito Malaguti di Broscia, per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente principale –

contro

M.L., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, per

procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, dagli

avv.ti NEGRI Giovanni di Piacenza e Antonina Anzaldi di Roma e presso

questa elettivamente domiciliata in Roma alla Via Caposile n. 2;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia Sez. Prima

civile, n. 739, del 21 dicembre 2005 – 24 agosto 2006, notificata il

7 – 9 ottobre 2006.

Udita, all’udienza del 22 giugno 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte;

Uditi l’avv. Romanelli, per il ricorrente, l’avv. Anzaldi, per la

controricorrente, o il P.M. Dr. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso

per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità o i

rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza di cui in epigrafe, nel processo di separazione giudiziale dei coniugi M.L. e C.S., la Corte d’appello di Brescia ha rigettato i due gravami proposti in via principale e incidentale dalle parti e confermato la decisione del locale Tribunale del 1 giugno 2005, che aveva pronunciato la separazione giudiziale delle parti con addebito alla moglie, alla quale era stata affidata la figlia minore Ma., disabile affetta da spina bifida, con contributo per il mantenimento di questa di Euro 1291,14, a carico del padre, tenuto pure a partecipare al 50% delle spese mediche, escluse quelle di fisioterapia, scolastiche, di svago e di ricreazione, con statuizione riportata in motivazione e non ripetuta in dispositivo, ponendo a carico della donna le spese del grado.

La causa era iniziata con ricorso della C. del 3 settembre 1993 nel quale ella, premesso di aver contratto matrimonio il (OMISSIS) con il M. e che dall’unione era nata nel (OMISSIS) la figlia Ma., affetta da spina dorsale bifida, deduceva che tra i coniugi era già intervenuta una separazione nel (OMISSIS) cui era seguita una riconciliazione nel (OMISSIS) nell’interesse esclusivo della figlia ammalata e chiedeva la separazione giudiziale con assegnazione a sè della casa familiare di sua proprietà e assegno e contributo di mantenimento, per lei e la bambina, a carico del resistente, di L. 1.600.000 mensili.

Il M. si costituiva e chiedeva la separazione con addebito alla moglie che aveva abbandonato la casa familiare per andare a convivere con il marito della sorella di lui, provocando gravi problemi nei due nuclei familiari.

li tribunale adito decideva nei sensi sopra riportati e avverso tale sentenza era proposto appello dalla C. che insisteva nel dedurre il carattere solo “formale” della riconciliazione con il marito intervenuta successivamente alla separazione del (OMISSIS), chiedendo di rilevare quindi l’assenza di nesso eziologico tra la relazione di lei con il cognato e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza del coniugi, che già sussisteva anche per effetto del disinteresse e della mancanza di affetto e di attenzione del M. verso la figlia disabile.

Costituendosi in appello, il M. negava che la pregressa riconciliazione con la moglie fosse stata solo formale, insistendo nel dedurre che la relazione extraconiugale della donna con il cognato, oltre tutto suo caro amico, aveva sconvolto non solo la vita della loro famiglia e di quella della sorella, ma anche quella del gruppo familiare di origine di lui.

La Corte di merito, ritenuta incontestata la relazione della appellante C. con il cognato V.G., ne ha riconosciuto la efficienza causale in ordine alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi seguita nel tempo a tale rapporto extraconiugale, mancando ogni riscontro delle violenze dell’uomo a carico della moglie, dedotte dalla stessa, e del carattere solo apparente della riconciliazione delle parti, dopo la pregressa separazione consensuale del (OMISSIS).

In base alle testimonianze di M.L. e M.C., il V. aveva confessato la sua relazione con la cognata alla figlia di dieci anni nel (OMISSIS), ma il rapporto adulterino era già sorto prima dell’estate ed appariva quindi non vera l’affermazione della C. di avere intrapreso la relazione extraconiugale dopo la presentazione del ricorso per separazione.

La Corte ha escluso la extrapetizione della statuizione contenuta solo in motivazione sulla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia disabile, con esclusione di quelle di fisioterapia, potendo per la minore esercitarsi anche di ufficio dal tribunale il potere di stabilire modi e misura del contributo del genitore non affidatario al mantenimento della stessa, anche se non conformi alle richieste delle parti o indipendenti da queste, con conseguente irrilevanza in concreto dell’art. 112 c.p.c..

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso di due motivi la C. cui resiste, con controricorso e ricorso incidentale di quattro motivi, il M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi proposti contro la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 151 e 157 c.c., art. 115 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di appello di Brescia, pur avendo accertato la pregressa separazione dei coniugi nel (OMISSIS), ha omesso di rilevare il carattere formale della loro riconciliazione e ritenuto la domanda introduttiva di questo giudizio successiva alla relazione extraconiugale, alla quale ha collegato la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se tale cronologia degli eventi non ora stata provata, non essendosi esaminati gli elementi probatori forniti in tal senso dalla C., che contestava l’addebito a suo carico.

In sostanza il matrimonio era fondato su motivazioni estremamente labili e le difficoltà iniziali dei coniugi si erano accentuate per la nascita colla figlia disabile, rendendo ancora più conflittuale il loro rapporto. La riconciliazione dopo la separazione del 1991 aveva espresso solo la prosecuzione di tale pregresso instabile rapporto ed era quindi solo apparente; a tale carattere meramente formale della ripresa della comunione tra le parti la Corte bresciana non ha dato rilievo, soffermandosi solo sulla successione cronologica degli eventi, irrilevante nel contesto di una vicenda coniugale già in crisi all’atto della violazione del dovere di fedeltà dalla C..

Non vi è stata prova in sede di merito che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza tosse conseguente alla violazione dell’obbligo di fedeltà e sì seno ignorate prove presuntive emergenti dalla stessa sequenza cronologica degli eventi provati e prove dirette, quali le risultanze della consulenza di ufficio, che avrebbero potuto comportare una soluzione diversa sull’addebito alla donna che aveva violato l’obbligo di fedeltà quando già era finito ogni suo rapporto con il marito.

ti motivo di ricorso sì conclude con due quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. relativi alle due distinte violazioni di legge dedotte in esso, sostanziale (artt. 151 e 157 c.c.) e processuale (art. 115 c.p.c.): se il giudice quando fonda la decisione solo su alcune delle prove assunte debba motivare, anche implicitamente, sull’omesso esame delle altre ai sensi dell’art. 115 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 5.

Si domanda in secondo luogo se l’avere ritenuto effettiva la riconciliazione, perdurando il dissidio tra i coniugi, con conseguente addebito alla ricorrente, abbia violato nel caso gli artt. 151 e 157 c.c., e art. 360 c.p.c., n. 3.

1.2. Si lamenta nel secondo motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte d’appello di Brescia, pur confermando la partecipazione alle spese straordinarie per la figlia a carico del padre, come sancito nella motivazione di primo grado, ma non anche nel relativo dispositivo, non l’ha ripetuta a sua volta nel proprio dispositivo, così violando la norma di rito di cui sopra, avendo omesso di integrare il dispositivo come richiesto dall’appellante C. nel suo gravame di merito.

2.1. Il primo motivo di ricorso incidentale del M., in rapporto alla sua partecipazione al 50% delle spese straordinarie di svago e ricreazione, deduce anzitutto la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per essersi disapplicati nel merito l’art. 155 c.c., e, con gli artt. 91, 92, 99 e 112 c.p.c., anche l’art. 345 del citato codice di rito.

La domanda della C. di far partecipare il M. alle spese straordinarie è stata proposta per la prima volta in appello e la Corte s’è pronunciata su di essa, pur non avendo controparte accettato il contraddittorio, per cui la sentenza impugnata viola gli artt. 99, 112 e 345 c.p.c..

2.2. Sempre in riferimento alle spese di svago e ricreazione si lamenta con il secondo motivo del ricorso incidentale la insufficiente motivazione su tale punto decisivo, non comprendendosi in particolare se la decisione del tribunale contenuta nella parte motiva, ma non nel dispositivo, abbia contenuto precettivo, così come quella della Corte d’appello di Brescia analoga, perchè non riprodotta nelle disposizioni finali della sentenza.

2.3. Con il terzo motivo del suo ricorso il M. lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la sentenza d’appello riformato la parziale compensazione delle spese di primo grado, decisa nonostante la totale soccombenza della donna nella fase dinanzi al primo giudice.

2.4. La medesima censura per l’errata parziale compensazione delle spese di primo grado si prospetta nel quarto motivo con riferimento alle carenze motivazionali sul punto della Corte d’appello, che non ha deciso l’appello incidentale sulla questione.

3. I due motivi del ricorso principale devono rigettarsi, perchè infondati.

3.1. La presenza di due diversi quesiti in relazione alle distinte norme del codice civile e di quello di rito di cui si denuncia la violazione, nel primo motivo di ricorso, rende questo ammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (S.U. 9 marzo 2009 n. 5624).

Deve peraltro rigettarsi la eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso principale perchè con esso sa sarebbe chiesta a questa Corte di legittimità una mera rivisitazione di fatti per giungere ad una diversa valutazione di essi: l’impugnazione infatti chiede solo di dare una diversa qualificazione giuridica ai comportamenti dei coniugi, negando possa ritenersi “riconciliazione” la breve ripresa della convivenza dopo la separazione del (OMISSIS).

In cedine alla relazione extraconiugale della C. con il cognato e al nesso eziologico tra questa e la crisi coniugale, le stesse affermazioni della ricorrente, che non nega tale vicenda e richiama sulla stessa le prove orali che ne hanno confermato la preesistenza al suo ricorso di separazione del (OMISSIS), in conformità a quanto deciso dalla Corte di merito sul punto, determinano l’infondatezza del primo motivo di ricorso, avendo la Corte di Appello argomentatamente affermato che la infedeltà della donna era stata la causa della sua scelta di abbandonare la casa familiare e quindi di interrompere la prosecuzione della convivenza.

Peraltro, come più volte affermato da questa Corte, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, “determinando di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, rimessa al giudice di merito per accertare se vi è la preesistenza d’una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale” (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618 e 12 giugno 2006 n. 13592).

E’ l’appiglio a tale frase finale del principio di diritto enunciato dalla Corte suprema che ha indotto la C. a denunciare come erroneo il mancato rilievo del carattere “formale” della sua riconciliazione con il marito. Va sul punto osservato che la ripresa della convivenza dopo la precedente separazione, comportando il venir meno dello status di separati,pur se avvenuta nell’esclusivo interesse della figlia disabile, come dedotto dalla ricorrente, postulava il rispetto degli obblighi di cui all’art. 143 c.c., liberamente assunti dai coniugi con la concordata decisione.

Appare pertanto immune da censure l’affermazione della Corte di Appello che l’abbandono dalla donna, nel (OMISSIS), della casa familiare, con la contestuale confessione dal cognato a sua figlia di dieci anni della relazione extraconiugale con la zia e l’inizio della convivenza con la predetta in un residence nell'(OMISSIS), costituivano fatti che, comprovando la violazione dell’obbligo di fedeltà prima della domanda di separazione, ne riaffermavano l’efficienza causale sulla crisi coniugale (sul nesso causale tra violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio e separazione cfr.

Cass. 22 maggio 2008 n. 13431).

In rapporto al profilo probatorio, la valutazione della Corte di merito tiene conto di tutte le prove assunte e nel ricorso non è chiarito quali prove non siano state valutate dai giudici di appello, per cui il primo quesito di diritto è inammissibile per mancanza di autosufficienza, in rapporto alle pretese prove non esaminate nella sentenza impugnata, mentre al secondo quesito, concernente la efficienza causale sulla separazione della violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, deve essere data risposta negativa.

3.2. Il secondo motivo di ricorso principale è invece inammissibile per difetto di interesse, lamentando una omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata trasposizione nel dispositivo della statuizione, contenuta nella motivazione, della sentenza di primo grado sulla partecipazione del padre alle spese straordinarie per la figlia, statuizione comunque vincolante per le parti. La Corte d’appello, nell’escludere la extrapetiziorie su detta statuizione adottata senza domanda di parte e di ufficio nell’interesse della minore disabile, implicitamente ne ha affermato il rilievo, anche se quanto sancito nei motivi non è stato ripreso nella statuizione di cui al dispositivo della sentenza di primo grado, osservando che le buone condizioni economiche della madre non sono di certo ostative al contributo paterno al mantenimento della figlia disabile, da corrispondere in proporzione alle disponibilità reddituali e patrimoniali del non affidatario rapportate a quelle dell’altro genitore (pag. 14 sentenza).

La necessità di una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione per procedere alla esecuzione della sentenza (Cass, 31 marzo 2007 n. 8060), conferma la correttezza della soluzione adottata dalla Corte d’appello, che ha negato la omessa pronuncia per essere mancata la ripetizione in dispositivo di quanto disposto nei motivi in ordine alla partecipazione del padre alle spese straordinarie per la figlia anche per motivi di svago.

4.1. In rapporto al ricorso incidentale, i suoi quattro motivi sono tutti inammissibili, in quanto non corredati dai necessari quesiti di diritto e, per quanto concerne le censure dei vizi motivazionali, dell’autonomo momento di sintesi che evidenzi il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

5. Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di cassazione devono integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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