Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16837 del 19/07/2010
Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 19/07/2010), n.16837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.R.G., domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 30,
presso l’avv. CAMICI G., che lo rappresenta e difende unitamente
all’avv. A. Bottari, come da mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia;
– intimato –
avverso il decreto n. 1779/2007 cron. della Corte d’appello di
Genova, depositato il 18 dicembre 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udito il difensore del ricorrente, avv. Camici, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Udite le conclusioni del P.M., Dr. BASILE, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Genova ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di ventimila Euro in favore di B.R.G., che aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare apertasi a suo carico il (OMISSIS) e chiusa l’ (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Prato.
Ricorre per cassazione B.R.G. e lamenta che non gli sia stato liquidato il danno patrimoniale derivatogli dalla pessima gestione del suo patrimonio da parte del curatore fallimentare, che aveva omesso di alienare gli impianti, lasciandoli degradare, e aveva omesso di percepire il canone mensile di locazione dell’azienda.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come questa corte ha già avuto modo di chiarire “il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, è soltanto quello che costituisce “conseguenza immediata e diretta” del fatto causativo (art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio all’art. 2056 citato codice), in quanto sia collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto” (Cass., sez. 1^, 7 marzo 2007, n. 5213, m. 599905, Cass., sez. 1^, 16 novembre 2007, n. 23756, m.
600756).
Nel caso in esame invece il ricorrente lamenta un danno patrimoniale che non è conseguenza immediata del protrarsi della procedura, bensì di una dedotta condotta colpevole del curatore fallimentare.
Il ricorso va pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese in mancanza di difese dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010