Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16624 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. III, 16/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6709/2006 proposto da:

3R S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante,

Rag. R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO

10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BANCHINI MASSIMO, MAVER ALFREDO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GIV COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. in liquidazione (OMISSIS) in

persona del suo Liquidatore e legale rappresentante pro tempore Sig.

I.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V LE PARIOLI 180,

presso lo studio dell’avvocato BRASCHI Francesco Luigi, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RONDANI ALBERTO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 605/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 30/11/2004, depositata il

26/05/2005, R.G.N. 535/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ENRICO DANTE; udito l’Avvocato ALBERTO RONDANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 22 settembre 1994 3R s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma s.r.l. G.I.V. chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 240.000.000, oltre IVA, rivalutazione e interessi, a titolo di provvigione per l’attività di mediazione prestata o, in alternativa, a titolo di risarcimento danni. Esponeva che Finanziaria Roccalanzona s.r.l. aveva ricevuto incarico da Incisa s.p.a., poi incorporata in Grassetto Costruzioni s.p.a., di vendere alcuni terreni di proprietà della stessa, tra i quali l’area edificabile ex Amps sita in Via (OMISSIS). Il ragioniere C., amministratore unico della predetta finanziaria, l’aveva pertanto officiata dell’incarico di mediatore, inviandole tutta la documentazione inerente i cespiti in vendita.

Nella seconda decade di maggio 1993 si era presentato presso i suoi uffici l’ingegnere D., manifestando l’intenzione di trattare l’acquisto dell’area ex Amps per conto di G.I.V. s.r.l., e segnatamente dei signori G.V., I.P. e V. G., in vario modo coinvolti nella gestione della predetta società.

Rilevava quindi l’esponente di avere prestato la propria opera di mediazione, attraverso trattative dipanatesi fino a tutto il mese di (OMISSIS).

Nel (OMISSIS) era poi stata costituita Edilizia Parma s.r.l., società partecipata da G.L., già socia di G.I.V., da M.M., moglie di V.G., altro socio della stessa, nonchè da R.L.M. e da San Paolo Fiduciaria s.p.a.. E tale società, di cui erano amministratori G.V. e G.L., un mese dopo la sua costituzione, aveva concluso con Grassetto Costruzioni s.p.a.

l’acquisto dell’area in vendita.

Secondo 3R s.r.l. la parziale identità soggettiva dei soci della parte acquirente con quelli di G.I.V. e comunque l’attitudine dell’affare concluso da Edilizia Parma a soddisfare l’interesse economico perseguito dall’intermediata G.I.V. le davano diritto alla provvigione concordata.

Resisteva la convenuta G.I.V., segnatamente contestando che l’affare concluso da Edilizia Parma fosse lo stesso per il quale si era attivata la società attrice.

Con sentenza del 25 gennaio 2002 il giudice adito, in parziale accoglimento della domanda, condannava la convenuta al pagamento della somma di L. 120.000.000, oltre svalutazione e interessi.

Proposto gravame principale da G.I.V. e incidentale da 3R s.r.l., la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 26 maggio 2005, in riforma della impugnata sentenza, rigettava le domande di 3R s.r.l., rilevando che l’attrice, oltre a non avere dimostrato di versare nelle condizioni di cui alla L. 3 febbraio 1939, n. 39, art. 6, neppure aveva provato i fatti costitutivi della pretesa azionata nei confronti di G.I.V..

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione 3R s.r.l.

formulando un unico, articolato motivo.

Resiste con controricorso G.I.V. Costruzioni Generali s.r.l..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Nell’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1754, 1755, 1175 e 1375 cod. civ., art. 100 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito escluso che G.I.V. fosse tenuta al pagamento della provvigione, benchè risultasse versata in atti la dichiarazione con la quale la società si era formalmente impegnata a corrisponderle una commissione pari al 3%, oltre IVA, qualora la compravendita relativa all’area in oggetto fosse andata a buon fine.

2 Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

Come esplicitato innanzi, la Corte territoriale ha motivato la decisione di rigetto della domanda attrice, oltre che sulla ritenuta insussistenza di alcun collegamento tra l’affare in definitiva concluso e l’attività di mediazione spiegata dalla società attrice, sulla mancata prova, da parte di questa, di versare nelle condizioni di cui alla L. L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 6.

Non è inutile in proposito ricordare che, in base alla L. n. 39 del 1989 (applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio), il diritto al compenso del mediatore è condizionato alla iscrizione nel ruolo da essa previsto (ora sostituito, D.Lgs. n. 59 del 2010, ex art. 73, dalla iscrizione nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative).

La prescrizione, a carattere cogente, vale sia con riguardo alla mediazione ordinaria, sia con riguardo a quella cosiddetta atipica, ravvisabile nell’ipotesi in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di persona interessata alla conclusione dello stesso a determinate, prestabilite condizioni. Non par dubbio infatti che, anche per l’esercizio di tale attività, è richiesta l’iscrizione nell’albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata L. n. 39 del 1989 (o, nel nuovo assetto normativo, nel registro delle imprese o nel REA), ragion per cui, questa mancando, non sussiste diritto alla provvigione (confr. Cass. civ., 5 settembre 2006, n. 19066). Con gli ulteriori e dirimenti rilievi che l’iscrizione all’albo dei mediatori è fatto costitutivo di tale diritto; che esso deve conseguentemente essere allegato dall’attore e da lui provato; che, quando uno dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio non è allegato in citazione, il convenuto non ha l’onere di prendere posizione al riguardo; che la mancanza di prova predetta circostanza deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di merito (Cass. n. 14070 del 2002).

2 In tale contesto la decisione della Corte Territoriale deve ritenersi sorretta da due distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a giustificarla sul piano logico e giuridico. Vale allora il principio per cui, quando ciò sia, l’omessa impugnazione di tutte e ciascuna di tali ragioni rende inammissibili le censure relative a quelle esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate e la formazione del giudicato interno sulla relativa questione, all’annullamento della decisione stessa (confr.

Cass. civ., 11 gennaio 2007, n. 389; Cass. civ. 11 marzo 1988, n. 2399; Cass. civ. 10 gennaio 1995, n. 237).

Tale rilievo comporta che il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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