Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16534 del 14/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 14/07/2010), n.16534
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO E.
BORTOLOTTI 10, presso lo studio dell’avvocato DONVITO STEFANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BASSOLI CARLO;
– ricorrente –
contro
INPDAP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN
GERUSALEMME, 55, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO GIUSEPPE,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato URSO FLAVIO;
AGEN ENTRATE- UFF (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
Dia PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 09/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato Carlo Bassoli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità del primo motivo ed il rigetto de secondo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.P. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in riforma della pronuncia di primo grado, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha dichiarato inammissibile, in difetto di un valido silenzio-rifiuto, la sua domanda di condanna del sostituto di imposta INPDAP al pagamento di quella parte di pensione capitalizzata indebitamente trattenuta e versata al Fisco, previo accertamento dell’esatto dovuto per IRPEF dal ricorrente sulla liquidazione in capitale di una parte di pensione ed annullamento in parte qua del provvedimento INPDAP relativo alla liquidazione in capitale di una quota di pensione.
Resistono con controricorso sia PINPDAP sia l’Agenzia delle 1 Entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, chiede alla Corte se “in materia di restituzione delle somme erroneamente versate al Fisco da parte del sostituto, il sostituito possa validamente adire i Giudici Tributali, entro i termini prescrizionali, formulando domanda risarcitoria a carico del sostituto anche in mancanza di istanza di rimborso ovvero se, in tale ipotesi, non residui altro spazio se non azionare identica domanda innanzi al Giudice Ordinano”.
1.1.- Il primo motivo è inammissibile.
Il giudice tributario non ha, infatti, negato la propria giurisdizione mentre il motivo è fondato sul presupposto che – secondo il giudice di merito – la domanda avrebbe dovuto essere proposta al giudice ordinario.
Il ricorrente avrebbe dovuto semmai dolersi del fatto che il giudice tributario non si è in realtà pronunciato sulla domanda proposta nei confronti del sostituto di imposta.
2,- Con il secondo motivo il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, sembra dolersi del carente esame della documentazione da parte del giudice di merito.
2.1.- Il secondo motivo è inammissibile sia per la mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., nel caso di censura ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sia perchè, in ogni caso, la questione appare priva di rilevanza in relazione alla pronuncia di inammissibilità della domanda.
3.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate, per ciascuno di essi, in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate, per ciascuno di essi, in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010