Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16353 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. un., 13/07/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 13/07/2010), n.16353
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –
Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di sezione –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Azienda Agricola Silva Mauro, elettivamente domiciliata in Roma, Via
dell’Università 11, nello studio dell’avv. Francesco Fabbri,
rappresentata e difesa per mandato in atti dall’avv. COLI Paolo;
– ricorrente –
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AGEA, elettivamente
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
s.c.a. r.l. Latteria Sociale Torricella;
– intimata –
per la cassazione della, sentenza n. 247/2003, depositata dal
Tribunale di Parma in data 11/2/2003;
Udita, la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
6/7/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona
dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, il quale ha concluso
per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo;
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che con ricorso della L. n. 689 del 1981, ex artt. 22, 22 bis e 23, l’Azienda Agricola Silva Mauro ha chiesto al Tribunale di Parma l’annullamento del provvedimento con cui l’AGEA le aveva, irrogato la sanzione, amministrativa denominata prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la campagna 2001/2001;
che con la sentenza in epigrafe indicata, il giudice adito ha però dichiarato l’improponibilità del ricorso perchè quella opposta non era una sanzione amministrativa, ma uno strumento volto a regolarizzare e stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero- caseari;
che l’Azienda Agricola Silva Mauro ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, con i quali ha in definitiva sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la natura sanzionatoria del prelievo;
che partendo da tale presupposto, la ricorrente ha chiesto alla Suprema Corte di voler riconoscere la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, enunciando i principi ai quali il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi o, se possibile, decidendo la causa nel merito mediante l’accoglimento della domanda originaria;
che l’AGEA ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito l’infondatezza, del ricorso e, prima ancora, la sua inammissibilità perchè sottoscritto da difensore sprovvisto di procura speciale;
che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che il difensore della Azienda Agricola Silva Mauro ha ricevuto procura con mandato a margine del ricorso, osserva il Collegio che con sentenza n. 20254/2004, queste Sezioni Unite civili hanno preso atto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004, riconoscendo che i diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati appartenevano agli stiramenti regolatori del mercato agricolo e non avevano, perciò, natura sanzionatoria, con la conseguenza che l’opposizione proposta contro i provvedimenti che ne imponevano il pagamento rientrava nella giurisdizione generale del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario ai. sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23;
che alla medesima conclusione è poi pervenuta anche C. Cass. SU 23355/05 (seguita da numerose altre fra cui, da ultimo, C. Cass. 2009/18195), che ha pure negato qualsiasi incidenza sul punto sia della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 551 (che nell’ammettere l’impugnabilità ex Lege n. 689 del 1981, dei provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie, aveva dettato, per il limitato periodo in cui aveva avuto efficacia, una norma di natura esclusivamente sostanziale e, dunque, destinata a valere soltanto per gli atti emessi dopo la sua entrata in vigore), che del D.L. n. 63 del 2005, art. 2 sexies, convertito in L. n. 109 del 2005 (il quale doveva essere interpretato nel senso che i giudizi promossi prima della sua promulgazione andavano ripartiti fra giudice ordinario ed amministrativo sulla base dell’ordinario criterio e, cioè, a seconda che riguardassero diritti soggettivi o interessi legittimi);
che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, il ricorso dell’Azienda Agricola Silva Mauro dev’essere, pertanto, rigettato e le parti rimesse davanti al TAR competente per territorio;
che le specie di lite vanno, però, compensate in considerazione della data d’inizio della controversia e dell’epoca delle pronunce sopra citate.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e compensa fra di esso le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010