Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16325 del 12/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 12/07/2010), n.16325
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3919/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
G.L., G.R., elettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI
Costanza, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRAI
UMBERTO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 129/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 03/02/2006 r.g.n. 469/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
10/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI ROBERTO;
udito l’Avvocato GIUSEPPA CANNIZZARO per delega ACCIAI COSTANZA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di prime cure, ha, in particolare, dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra i lavoratori elencati in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a due motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso;
successivamente è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa;
Considerato che dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità de ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;
avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese processuali di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010